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Ipotesi di accordo relativo
al CCNL per il secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale
del comparto scuola.
In data 15 febbraio
2001 alle ore
, a seguito degli incontri per la definizione del CCNL per il secondo
biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto scuola,
le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo.
- L’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del Prof.
Mario RICCIARDI, componente del Comitato direttivo,
per delega del Presidente f.f., Avv. Guido FANTONI,
…………………………………
e
- Le Confederazioni sindacali
CGIL ………………………………………
CISL ……………………………………….
UIL…………………………………………
e
- Le Organizzazioni sindacali
CGIL Sns ……………………………….
CISL Scuola ………………………………..
UIL Scuola …………………………………
ART. 1
Durata e decorrenza
del contratto biennale
1. Il presente contratto
di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre
2001.
ART. 2
Sistema di relazioni
sindacali a livello regionale
1. La contrattazione
collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali
o provinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque
al livello regionale contestualmente con l’attribuzione delle stesse
materie al predetto livello regionale.
2. Del pari, le forme
di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999
si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali
a livello d’istituto
1. In attuazione di
quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999,
le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa
a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
a) modalità di
utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa
(P.O.F.);
b) utilizzazione dei
servizi sociali;
c) modalità e
criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della
legge n. 146/1990;
d) attuazione della normativa
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti
le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e
del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate
alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalità relative
alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione
del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo d'istituto.
2. Costituiscono, inoltre,
oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto
al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento
al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
a) criteri generali per
l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43
del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità,
ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa
istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
b) la misura dei compensi
al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità
didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo
nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per
le attività complementari di educazione fisica di cui all’art.
32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato
art. 43 del CCNL 26.5.1999;
c) la misura dei compensi
al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43
del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti
da convenzioni e intese con gli Enti locali;
d) la misura dei compensi
da corrispondere al personale docente ed educativo - non più
di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico
intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma
4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art.
28, comma 6, del medesimo CCNL.
3. Al comma 4 del citato
art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione
successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
“c) verifica dell’attuazione
della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo
delle risorse.”
4. All’art. 6, comma
4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole
“da concordare tra le parti”.
ART. 4
Soggetti della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica.
1. I soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica sono:
-le RSU;
-i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione
base
1. Gli stipendi tabellari
previsti dall’art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle
misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli
incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella
B.
3. Al personale educativo
spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola
materna ed elementare.
4. Al personale transitato
dagli Enti locali allo Stato l’incremento stipendiale corrispondente
alla posizione economica riconosciuta verrà rideterminato
a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi
stipendi
1. Gli incrementi stipendiali
di cui all’art. 5 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità,
sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno
alimentare.
2. I benefici economici
risultanti dall’applicazione dell’art. 5 sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e
di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale
docenti
1. Con l’obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione
dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici
delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere
il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale
docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive.
2. Ai compensi
di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio
di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente
al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata
la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale
docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e
del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale
docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con
le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999,
nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed
agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi
generali ed amministrativi
1. A decorrere dall’1.9.2000,
in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza,
ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati
in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.5.1999, è
attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale
tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo
delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale
del Responsabile amministrativo.
2. In aggiunta all’importo
definito ai sensi del comma 1, all’atto dell’inquadramento, è
riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza
tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale
assegno ad personam nonché del rateo di anzianità
in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di
provenienza.
3. La retribuzione determinata
ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della
temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente
all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore
amministrativo delle accademie e conservatori.
4. L’indennità
integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta
ai sensi del comma 2 competono per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale
ATA
1. I profili professionali
del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con
l’obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola
dell’autonomia, sono modificati come previsto nell’allegata tabella
D.
ART. 10
Finanziamento funzioni
aggiuntive del personale ATA
1. Per garantire l’erogazione
dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento
del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione
dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall’art.
42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata
dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000
(50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero
dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate
in 35 miliardi.
2. In sede di contrattazione
integrativa provinciale l’erogazione dei fondi alle singole scuole
sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in
via prioritaria:
a) assicurare a tutte
le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive
già assegnate per il 2000;
b) riequilibrare la distribuzione
fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole
materne ed elementari.
3. La distribuzione
dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata
in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001
tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della
Scuola.
Art.11
Congedi parentali
1. Al personale dipendente
si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata
ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo
tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della
legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli
di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni
introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. Nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971,
alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.
6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti
che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art.
23 del CCNL 4.8.1995.
4. In caso di parto prematuro,
alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata,
la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo
di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto
non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta
qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale
risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono
il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano
in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge
n. 1204/1971.
5. Nell'ambito del periodo
di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a)
della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni,
per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri,
i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario
e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6. Successivamente al
periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma
4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni,
alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza
di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno
degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore
o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione,
anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.
7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni
e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio
di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché
sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici
giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari
e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto
plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche
dal padre.
11. Sono fatte salve
le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in norme
legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
1. Alla formazione
in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita
del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema
scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro
pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.
2. Nella sequenza contrattuale
di cui all’art. 19, saranno definiti criteri e modalità per
la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della
legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno
diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica
per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione
2. Le assemblee che riguardano
la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere
indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente
da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000
sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo
complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art.
8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7
agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente
con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000
sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto
e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del
diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi,
nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina
prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato
ed integrato dal presente articolo.
ART. 14
Finanziamento del
fondo d’istituto
1. In aggiunta alle
quote già definite nel contratto collettivo integrativo del
31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d’istituto
le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a) le risorse non spese
previste dall’art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL 26.5.1999,
per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati
una sola volta per l’anno 2001 poiché costituiscono economie
riferite ad anni precedenti;
b) le risorse non spese
di cui alla lettera a) riferite all’anno 2001;
c) lire 300 miliardi
al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi
non spesi per effetto della mancata applicazione dell’art. 29 del
CCNL 26.5.1999;
d) un importo corrispondente
a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli
oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla
data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde
allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione
integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva
dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte
della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall’indennità
integrativa speciale;
2. Per gli anni successivi
al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa
previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme
di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte
in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi
a decorrere dall’anno 2003.
3. La distribuzione delle
risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo
tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà
avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per
le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse così distribuite
si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI
31.8.1999.
4. Le risorse residue
anche già iscritte nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per il miglioramento dell’offerta formativa
sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle
somme da destinarsi al fondo di istituto
1. Le somme di cui all’art.
14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni
scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei docenti,
realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico
rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto
nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
2. Le somme di
cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni 1999
e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36 del CCNL
26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si aggiungono
alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate
alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del
CCNI 31.8.1999.
3. Le somme di cui all’art.
14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire l’impegno
dei docenti per l’attuazione delle forme di flessibilità
organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI
31.8.1999.
4. Le somme assegnate
agli istituti in base all’art. 14 del presente accordo e non utilizzate
nell’anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite
ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti
con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio
scolastico regionale.
ART. 16
Attuazione dell’art.15,
commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
1. In considerazione
della necessità di tener conto del completamento della riforma
dell’amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del
CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro
per il personale che opererà su nuove figure professionali
o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art.
15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza
sarà costituita presso il Ministero della pubblica istruzione
un’apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso
Ministero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti,
con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di
ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni
dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche,
relativamente alle professionalità e competenze richieste
per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
2. Nell’attuale fase
transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola
che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con
comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti,
con contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto
a tempo determinato
1. Le disposizioni di
cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette
alla generalità del personale della scuola, si applicano
anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti
di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
1. Le parti concordano
sull’esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non
ancora definite relativamente all’attuazione del CCNL 26.5.1999,
al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi
di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione
degli istituti del rapporto di lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei
CCNL 1994-97 e 1998-2001.
2. Relativamente
alle materie inerenti il personale delle Accademie e dei Conservatori,
si aprirà un’apposita sequenza contrattuale da concludere
il 3.3.2001.
3. In particolare,
nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno:
a) verificati
gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali,
il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi
amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall’autonomia;
b) definiti nell’ambito
delle risorse già disponibili, anche mediante il riutilizzo
del salario accessorio, specifici interventi con l’obiettivo di
sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto
previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
4. In sede
di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti
requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per
trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo
e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici
o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione
nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata
una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto
previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
1. Per quanto
non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme
del CCNL 26.5.1999.
Tabella D
Profili ATA modificati
ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo:
Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito
di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata
da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale
non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni
e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso
dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
di collaborazione con i docenti.
In particolare
svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza
degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli
spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento
degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della
scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite
guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza,
anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle
altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi
di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle
mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali
scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze,
anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia
delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere
materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili,
nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi
alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse
con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle
stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti
la qualifica;
- ausilio materiale agli
alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze
emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione
di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione
scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite,
anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro
e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi,
le attività di ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività
di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della
scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano
sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale
per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori dei servizi
generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale
tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo
e quella del Direttore amministrativo.
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