Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
- Ufficio VI
C.M. n.117
Prot. n.1708
Roma, 6 luglio 2001
OGGETTO:Decreto legge n.255 del 3 luglio 2001 sulle operazioni di
inizio dell'anno scolastico - Prime istruzioni applicative.
Il D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, allo scopo di garantire un tempestivo
inizio dell'anno scolastico, ha introdotto rilevanti innovazioni legislative
e organizzative:
· Riunificazione in un solo scaglione delle precedenti 3a e
4a fascia;
· Stabilizzazione dell'organico di diritto, con la sola eccezione
che, in caso di specifiche necessità, il Dirigente scolastico
può disporre il funzionamento di ulteriori classi, comunicandolo
al Dirigente territoriale;
· Tempistica separata per l'esercizio delle competenze dei
Dirigenti territoriali e dei Dirigenti scolastici, nel senso che i
primi, entro il 31 agosto, provvederanno alle nomine a tempo indeterminato,
alle utilizzazioni, agli incarichi di presidenza e alle nomine a tempo
determinato, e i secondi eserciteranno, a partire dal 1° settembre,
tutte le competenze relative all'effettuazione o al completamento
delle nomine a tempo determinato.
Ciò premesso si precisa:
Il D.L. interpreta la Legge 124/99 nel senso che, oltre alla graduatoria
di base (la attuale 1ª fascia), la graduatoria permanente venga
articolata in due ulteriori scaglioni: un primo corrispondente alla
attuale 2ª fascia ed un secondo in cui confluiscono gli insegnanti
della 3a e della 4a fascia, graduati secondo il punteggio spettante
in base alla tabella di valutazione allegata al Regolamento pubblicato
con D.M. n.123/2000, punteggio che resta fermo anche per l'anno scolastico
2001/2002.
La graduatoria così riformulata, le cui stampe saranno disponibili
da lunedì 9 luglio p.v. da parte del Sistema Informativo, verrà
utilizzata sia per le assunzioni relative agli anni scolastici 2000/2001
e 2001/2002, sia per il conferimento delle supplenze annuali e di
quelle sino al termine delle attività didattiche per l' a.s.
2001/2002, con i termini e le modalità specificati, in via
transitoria, ai commi 4°, 5° e 6° dell' art. 1 del D.L..
I Dirigenti territoriali potranno subito approntare tutti gli atti
necessari al conferimento delle nomine a t.i. in modo che, terminate
le operazioni di trasferimento e passaggio, e utilizzato al massimo
l'istituto dell'autotutela a mano a mano che i movimenti vengono pubblicati,
possa procedersi alle nomine a t.i. per l'anno scolastico 2000/2001,
da effettuare, attribuendo la sede di titolarità, ai sensi
del D.L. n.16/2001, convertito in L. 117/2001. Nel caso in cui si
debba ancora procedere a nomine, sia sulle graduatorie dei concorsi
per esami e titoli, sia sulla permanente, si indica come criterio
da seguire per la nomina e la scelta della sede quello dell'alternanza
tra le due categorie di destinatari, iniziando dalla graduatoria del
concorso. La rideterminazione delle graduatorie non invaliderà
il contratto di coloro che, assunti a tempo indeterminato in base
alla precedente normativa, dovessero trovarsi nella condizione di
non essere più destinatari dell'assunzione, come prevede il
7° comma dell' art. 1 del D.L. n.255.
Per le nomine a t.i. per il 2001/2002, il contingente di assunzioni
verrà notificato non appena sarà stato fissato dalla
annuale delibera del Consiglio dei Ministri che questo Ministero è
impegnato ad ottenere in tempi brevi; dette nomine saranno disposte,
in sede provvisoria, dopo le utilizzazioni; per queste ultime saranno
fornite, a breve, specifiche istruzioni, essendo ancora in via di
definizione la contrattazione collettiva decentrata nazionale.
Si richiama, al riguardo, l'attenzione sulle disposizioni del 4°
comma dell'art. 1 del D.L. citato che prevede, per i contratti a t.i.
stipulati dopo il 31 agosto, il differimento delle assunzioni in servizio
al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti
giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.
Per quanto concerne, invece, la stipula dei contratti a tempo determinato,
sia di durata annuale che sino al termine delle attività didattiche,
il D.L. introduce un principio ed una tempistica innovativi.
Nel 5° e 6° comma dell' art. 1 viene, infatti, stabilito che
il Dirigente territoriale esercita sino al 31 agosto 2001 ( e, a regime,
sino al 31 luglio di ciascun anno) la competenza al conferimento delle
supplenze annuali e di quelle fino al termine dell'anno scolastico.
Dopo il 31 agosto 2001, per le operazioni non ancora effettuate, la
competenza viene trasferita ai Dirigenti scolastici. Essi dovranno
pertanto operare prioritariamente sulle graduatorie permanenti, con
modalità procedurali che saranno oggetto di apposite e tempestive
istruzioni.
Istruzioni più specifiche saranno date anche su varie questioni
riguardanti il sostegno all'handicap.
Infine, per consentire a questo Ministero un costante monitoraggio
dei processi attivati dal D.L. e, nello stesso tempo, per favorire
i conseguenti adempimenti di competenza del Ministero del Tesoro,
si raccomanda un puntuale e tempestivo inserimento al SIMPI di tutte
le informazioni relative alle operazioni sopraindicate.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro