LA FINANZIARIA PER LA SCUOLA

 

L’articolo 13 - il più contestato per la riduzione del posti- rivoluziona l’orario dei docenti di ruolo obbligandoli alle 24 ore settimanali e  preclude l’immissione in ruolo dei precari negli anni a venire; costituito un tavolo tecnico fra amministrazione e sindacati per discutere le proposte del governo

Articolo 9
(Rinnovi contrattuali)

 

Omissis

 

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2002.Subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 14, in misura comunque non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 2003 ed a lire 1.250 miliardi per l'anno 2004, è disposto un ulteriore incremento del fondo di lire 490 miliardi a decorrere dall'anno 2003 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di lire 40 miliardi destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

 

Omissis

 

Articolo 12
(Assunzione di personale)

 

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione del comparto scuola, alle Agenzie agli enti pubblici non economici, alle università, agli enti di ricerca e agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni.

2. L'articolo 39, comma 2, ultimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo novellato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è così modificato:
"Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di Polizia nonché il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:     

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presenti entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva approvazione del consiglio dei Ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

6. A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

 

Articolo 13
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

 

1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curriculi obbligatori, secondo parametri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.

4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.

6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.

 

8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.