|
Le parti firmatarie del contratto collettivo integrativo del comparto
scuola citate in epigrafe, riunite per procedere alla formulazione del
piano di ripartizione delle risorse residue relative alle funzioni strumentali
al piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2001/2002, a norma
dell'art.37 del citato CCNI,
considerato che le risorse finanziarie stanziate dal CCNL (234 mld lordi
Stato) consentono di assegnare alle istituzioni scolastiche 58.296 funzioni
strumentali e che, in base ai parametri del dimensionamento previsti
dal contratto ed effettivamente accertati sono da attribuire alle scuole
41.598 (all.2) funzioni strumentali, nelle quali è compresa quella
per il collaboratore vicario del capo di istituto, e che, pertanto,
si deve procedere, a completamento delle prescrizioni contrattuali,
all'assegnazione delle 16.698 funzioni strumentali residue;
considerato che con le intese sottoscritte in data 28 ottobre 1999,
per l'anno scolastico 1999/2000, e in data 28 agosto 2000, per l'anno
scolastico 2000/2001, è stata stabilita, tenendo conto della
complessità delle scuole/istituti, l'assegnazione di una ulteriore
funzione a ciascun istituto comprensivo e istituto di istruzione superiore,
una per ogni istituto di I° grado, II° grado o superiore con
più di 80 docenti, una per ogni circolo didattico e istituto
comprensivo con più di 800 alunni, una ad ognuna delle scuole
carcerarie ed ospedaliere nonché alle scuole sedi di corsi serali,
di educazione per gli adulti (EDA), di formazione integrata (FIS), per
un totale di 8.840 funzioni (all.3);
considerato che sono state altresì assegnate una funzione strumentale
ad ognuno dei licei europei, delle scuole annesse a convitto ed educandato,
alle scuole medie annesse a istituto d'arte e tre (3) funzioni strumentali
ad ognuna delle scuole medie annesse ai conservatori (all.3);
dovendosi, pertanto, procedere, a completamento delle prescrizioni contrattuali,
all'assegnazione delle ulteriori 7.569 funzioni strumentali residue;
convengono quanto segue:
1. nel confermare i criteri e le indicazioni di cui alle intese sottoscritte
in data 28 ottobre 1999 e 28 agosto 2000, sono messe da subito a disposizione
delle istituzioni scolastiche le funzioni strumentali di cui alle colonne
1, 2 e 3 dell'allegata tabella (all.1) omissis, secondo i criteri indicati
in premessa.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, provvederanno al loro impiego
per le attività ad esse riferite dalle aree previste dall'art.28,
comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio
1999, e richiamate dall'art.37 del contratto nazionale integrativo del
31 agosto 1999;
2. alle scuole italiane e ai corsi all'estero sono assegnate risorse
per il conferimento di n. 60 funzioni, che vengono distribuite con la
procedura prevista dal citato art. 37, comma 2;
3. le ulteriori 7.569 funzioni residue di cui alla colonna 4 (all.1),
ripartite proporzionalmente in base al numero delle scuole di ogni ordine
e grado e degli alunni ad esse iscritti in ciascuna provincia, sono
assegnate complessivamente a livello regionale e distribuite da parte
dei Direttori Generali Regionali, d'intesa con le OO. SS. territoriali,
al fine dell'individuazione, dei criteri più coerenti e funzionali
alle esigenze di offerta scolastica formativa emergenti in ambito regionale;
nel medesimo piano regionale di ripartizione confluiscono le funzioni
strumentali non utilizzate nell'anno scolastico 2000/2001, nonché
quelle, riferite alla presente intesa, non attivate dalle istituzioni
scolastiche entro il 15 novembre 2001.
Il piano di ripartizione regionale, così integrato, dovrà
essere comunque definito entro il 15 dicembre 2001.
4. Gli allegati 1,2 e 3 fanno parte integrante della presente intesa.
Letto, approvato e sottoscritto in
Roma, 3 ottobre 2001
Per l'Amministrazione: Per le OO. SS.:
firmato CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
SNALS firmato
|