Ordinanza Ministeriale n.72
Prot. n 10341/D M Roma, 18.4.2001
MOBILITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO SCOLASTICO 2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N.421;
VISTO IL DL.VO 3.2.1993, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 25 BIS E 25 TER;
VISTO IL D.L. 27.8.1993, N.321 CONVERTITO CON LEGGE 27.10.1993, N.423;
VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N.59;
VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998 N. 233;
VISTO IL D.P.R. 28.12.2000, N.445;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA"
SOTTOSCRITTO - A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO - IL 26 MAGGIO
1999;
VISTO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO
IL 31 AGOSTO 1999;
VISTO IL D.P.R. 6.11.2000 N. 347 CON IL QUALE E' STATO EMANATO IL REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
VISTO IL D.M. 30.1.2001 CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA'
DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 SOTTOSCRITTO
IN DATA 12 APRILE 2001;
RITENUTO DI DOVER STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D. L.VO N. 297/94
PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,
I DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE
STESSE E GLI ADEMPIMENTI PROPRI DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI ;
SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CHE HANNO SOTTOSCRITTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO SULLA MOBILITA' DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002;
O R D I N A :
- ART. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
1. La presente ordinanza disciplina la mobilita' dei dirigentI scolastici
per l'anno scolastico 2001/2002, salvo gli eventuali adeguamenti che
dovessero rendersi necessari; le norme in essa contenute determinano
le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto
integrativo nazionale, concernente la mobilità dei dirigenti
scolastici citati in premessa.
2. Le presenti disposizioni sono pubblicate dai Provveditorati agli
Studi. mediante affissione ai rispettivi albi. Di tale pubblicazione
viene data comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale.
- ART. 2 -
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'
1.Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento
dei dirigenti scolastici compreso quello di cui all'art. 5 del C.C.D.N.
sulla mobilità, è fissato al .........................................................................21
maggio 2001
2. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei
movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del C.C.D.N.
sono i seguenti:
- termine ultimo per la comunicazione al CED delle domande
di mobilita' e dei posti disponibili....................................5
luglio
- pubblicazione dei movimenti............................................25
luglio
4. Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda
e' fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione
al CED dei posti disponibili.
- ART. 3 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I dirigenti scolastici devono presentare le domande di trasferimento
e/o di passaggio, tramite la scuola di titolarità, al competente
Provveditorato agli Studi, entro il termine fissato dal precedente art.2,
mediante raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività
della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante o la ricevuta con il protocollo e la data dell'avvenuta
consegna alla scuola di titolarità. I dirigenti scolastici devono
presentare le domande in conformità del modulo domanda (allegato
A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi), secondo le istruzioni
esplicative contenute negli allegati C e D. In caso di esonero dagli
obblighi di istituto il dirigente deve presentare domanda direttamente
al competente Provveditorato agli Studi.
2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni
statali, deve presentare la domanda di trasferimento direttamente al
Provveditorato agli Studi dell'ultima sede di titolarità entro
il termine di cui al precedente art. 2.
3. Il personale destinato all'estero può presentare domanda di
mobilità a condizione che non abbia perduto la titolarità
della sede nel territorio metropolitano. La domanda deve essere inviata
per il tramite del capo dell'ufficio dal quale dipende.
4. Il personale di cui all'art. 5, comma 1, del C.C.D.N., relativo alla
mobilità dei dirigenti scolastici, nel caso in cui non abbia
ottenuto alcuna sede tra quelle richieste nel corso dei movimenti, deve
presentare, entro 5 giorni, dalla pubblicazione dei movimenti relativi
all'anno scolastico 2001/2002, nuova domanda per l'assegnazione della
sede. Nella domanda di cui al presente comma, l'interessato deve indicare,
in ordine prioritario, le sedi di province di altre regioni ove intende
essere assegnato in caso di indisponibilità di posti nella regione.
In tale ultima ipotesi, il Provveditorato agli Studi competente trasmette
la domanda dell'interessato ad altro Provveditorato agli Studi, tenendo
conto dell'ordine delle preferenze espresse.
Ai fini dell'assegnazione delle sedi sono considerati disponibili i
posti che si rendono vacanti dopo i trasferimenti ed i passaggi.
5. Le domande dei dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli della Valled'Aosta,
intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del
rimanente territorio nazionale, devono essere inviate al Provveditorato
agli Studi di Torino.
6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità
dell'interessato (1); comune e scuola di titolarita'; scuola o ufficio
presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria
o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2). Nella apposita sezione
del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio
e' consentito documentare una sola delle domande essendo sufficiente
per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Dette domande devono essere corredate della documentazione attestante
il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle
tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilita', nonché
da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla
presente ordinanza. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione
dell'abilitazione, ove necessaria per ottenere il passaggio, e/o della
laurea.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono
essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità
con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita
casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati
secondo quanto indicato nell'art. 11 del contratto sulla mobilita'.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti
in materia.
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(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di
nascita;
(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede deve indicare soltanto
i dati relativi alla sede di servizio.
- ART. 4 -
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande, con esclusione di quelle del personale di cui all'articolo
precedente, comma 4, sono prese in esame solo se redatte utilizzando
l'apposito modulo.
2. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avviene ai
sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilita'
ed è effettuata esclusivamente in base alle dichiarazioni o alla
documentazione, ove richiesta, in carta semplice, che gli interessati
hanno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).
3..Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano
le disposizioni impartite nelle predette tabelle di valutazione.
4. Relativamente alle tabelle di valutazione, allegato A, lettera C)
del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne
che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova
nell'assoluta o permanente impossibilita' di dedicarsi a proficuo lavoro,
deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della
stessa, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II - esigenze di
famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore
deve essere documentato con dichiarazione personale redatta a norma
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o con certificato rilasciato dall'istituto
di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare
di necessita' la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere,
invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero
o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico
militare. L'interessato deve, altresi', comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che il figlio,
il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune
richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità
non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può
essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt.
114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve comprovare
sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente
può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica
o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a
programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perchè in
tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene
sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di
fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non viene
presa in considerazione.
5. A norma del D.P.R. n. 445/2000 l'interessato può attestare
con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando
in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato,
vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui
chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime (2), l'inclusione
nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi
di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post
universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera E) della tabella,
nella relativa dichiarazione e/o certificazione deve essere indicata
la durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova
finale.
6. Il personale che chiede il passaggio deve documentare, anche mediante
dichiarazione personale, a pena di esclusione, il possesso della abilitazione
o abilitazioni, ove richieste.
7. Ai sensi dell'art. 7 - comma 1 - del D.P.C.M.. 27/10/1994 n. 770
il dirigente scolastico che a seguito della riduzione del numero delle
aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza
nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività
sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede
richiesta.
8. I Provveditorati agli Studi possono procedere, se ne ravvisino l'opportunità,
ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni
personali rilasciate.(4).
9. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
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(1) Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa
che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche
al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con certificato
nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi di quanto
disposto dal D.P.R. 445/2000 nella quale l'interessato deve dichiarare
che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica e' anteriore .di almeno
tre mesi alla data di pubblicazione all'albo del Provveditorato agli
Studi dell'O.M. concernente la mobilita'
(3) Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria
di merito di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella
scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata
dal medesimo Provveditorato agli Studi della provincia di presentazione
della domanda di trasferimento, e' applicabile la disposizione di cui
al D.P.R. 445/2000 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine
l'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento
del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta
semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso
sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo sono seguite secondo quanto previsto dal
D.P.R. 445/2000.
- ART. 5 -
RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di trasferimento e/o di passaggio non è' più consentito
integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze
già' espresse, ne' l'allegata documentazione.
2. E' consentita la rinuncia alle domande di movimento presentate. La
richiesta di rinuncia deve' essere inviata direttamente al competente
Provveditorato agli Studi di titolarità dell'interessato e viene
presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo
giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti
disponibili. (1) così come previsto all'art. 2 della presente
O.M..
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento,
sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente
se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale
ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali esprime
rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita
a tutte le domande di movimento.
4. Non e' ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso,
salvo che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti
debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia
rimasto vacante. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce
sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento
degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia
o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso
con un provvedimento espresso.
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(1) fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
- ART. 6 -
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO
1. I trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici sono disposti
dai Direttori Generali dei competenti Uffici scolastici regionali sulla
base della valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti
nella presente ordinanza, entro il termine fissato nel precedente art.2.
Gli Uffici scolastici regionali dopo aver ricevuto comunicazione della
avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed ai
passaggi, provvedono all'immediata affissione all'albo dei movimenti
effettuati.
Dell'affissione all'albo e dell' avvenuto movimento, viene data comunicazione
agli interessati per il tramite dei Provveditorati agli Studi.
2. Al personale che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene
data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove e' titolare.
Tale comunicazione viene inviata per conoscenza, qualora trattasi di
personale proveniente da altra provincia, al Provveditorato agli Studi
di provenienza.
- ART. 7 -
RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati
possono proporre ricorso gerarchico, in carta semplice, al Ministro
della Pubblica Istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo del movimento. Il ricorrente invia, entro gli stessi termini,
copia del ricorso al Provveditorato agli Studi a cui e' stata indirizzata
la domanda di movimento.
Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo,
di cui al successivo articolo 10.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui
vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto
e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della
notifica agli eventuali controinteressati.
3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.
A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il ricorso sia presentato direttamente al Provveditorato agli
Studi, questi ne rilascia ricevuta.
4. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini
di cui al precedente comma 1, degli atti, in base ai quali, i movimenti
sono disposti.
5. La notifica del ricorso ai controinteressati e' fatta a mezzo di
ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o
della residenza del controinteressato, la notifica può essere
effettuata mediante pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi.
6. Il Provveditorato agli Studi, qualora non vi abbia già provveduto
il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente
interessati e individuabili sulla base dell'atto impugnato. I controinteressati
hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni
dalla data di ricezione della notifica.
7. Il Provveditorato agli Studi adito trasmette, entro dieci giorni,
al competente Ufficio per il contenzioso del personale scolastico del
Ministero della Pubblica Istruzione, il ricorso debitamente protocollato,
precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati,
nonchè la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto
del ricorso..
8. Lo stesso Provveditorato agli Studi trasmette le proprie deduzioni
al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso,
ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati,
nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso
il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri dirigenti.
9. Resta ferma la possibilità di disporre, da parte dell'ufficio
che ha emanato il decreto, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali
errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali
rettifiche andranno informati tutti i Provveditorati agli Studi coinvolti
nelle consequenziali modifiche.
10. L'organo preposto decide entro trenta giorni dalla presentazione
dell'impugnativa. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato
la decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti.
11. E' ammesso, avverso i provvedimenti di mobilita' territoriale e
professionale dei dirigenti scolastici, ricorso al giudice ordinario
in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 68 e 69 del testo
aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 3.2.1993 (supplemento ordinario
della G.U..n. 119 del 25.5.1998), successivamente integrato e modificato
dal D.L..vo del 29 ottobre 1998 n.387.
- ART. 8 -
FASCICOLO PERSONALE
1. A norma dell' art. 27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni
ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilita'
devono essere utilizzati nelle operazioni solo per fini istituzionali
e per l'espletamento delle relative procedure; i medesimi dati possono
essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di
cui ai commi 2 e 3 del citato art. 27.
Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si
rammentano i principi generali definiti dal recente decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge
31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte
di soggetti pubblici.
Tali principi rilevano con riferimento
- alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato"(art.2).
- al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività
istituzionali..." (art.3)
- alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito..."(art.4).
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti, sono trasmessi,
a cura dei Provveditorati agli Studi della provincia di provenienza,
a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.
ART. 9 -
INDICAZIONE DELLE PREFERENZE
1. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere,
nell'apposita sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze. le preferenze
potranno essere del seguente tipo:
a) circolo, scuola o istituto;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
2. L' indicazione di una delle preferenze contrassegnate con le lettere
b, c e d, dà la possibilità di chiedere, con una sola
preferenza, tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente
nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di
distretto, comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta
denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati,
e comunque disponibili presso ciascun Provveditorato agli Studi. La
denominazione ufficiale, che é costituita sia per le scuole che
per i distretti, i comuni e le province da un codice e da una dizione
in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè
anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza
tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece,
sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la
preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo
reclamo, prodotto entro i termini previsti dal successivo art. 10, comma
5.
4. Le preferenze, che possono riferirsi anche a più province,
sono elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente,
uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti,
comuni, province). L'aspirante al trasferimento e/o al passaggio é
tenuto a barrare le righe non utilizzate della sezione f del relativo
modulo domanda.
5. L'espressione della preferenza "provincia", può
comportare il trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche
appartenenti a comuni isolani facenti parte del territorio della provincia
stessa. Pertanto l'aspirante al trasferimento che voglia escludere la
possibilità di assegnazione nelle isole deve evitare di esprimere
la preferenza territoriale "provincia" e utilizzare gli altri
codici relativi a preferenze territoriali. Comunque, nelle province
in cui sono presenti comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti
in cui ricadono e indicati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima
sotto la dicitura "isole della provincia". Pertanto l'aspirante
che intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia può
esprimere tale preferenza indicando "isole della provincia"
e relativo codice presente nell'elenco ufficiale delle scuole.
6. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande
comune ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può
esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta
parte di comune, sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel
primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare
nell'elencazione dei distretti sub comunali, nel secondo caso la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
7. Il dirigente scolastico deve altresì precisare nell'apposita
sezione "E" del modulo domanda di passaggio a quale movimento
(trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza. In mancanza di
indicazioni chiare è disposto con precedenza il trasferimento
rispetto al passaggio.
-ART. 10 -
ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Il competente Provveditorato agli Studi procede d'ufficio ad assegnare
la sede di titolarità ai dirigenti scolastici di cui all'art.
8, comma 2, del C.C.D.N. concernente la mobilità dei dirigenti
scolastici per l'anno scolastico 2001/2002, in tempo utile rispetto
al termine previsto dall'art. 2, coma 1, della presente ordinanza.
2. La segreteria scolastica procede all'acquisizione della domanda del
dirigente scolastico utilizzando le apposite procedure del sistema informativo,
secondo le specifiche istruzioni operative. Effettuate tali operazioni,
la segreteria deve inviare al competente Provveditorato le domande originali
di trasferimento e/o di passaggio corredate della documentazione entro
3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al
sistema informativo delle domande stesse
.
3. Il competente Provveditorato agli Studi, verificato che le domande,
di trasferimento e/o di passaggio, sono state redatte in conformità
degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza
e corredate della relativa documentazione, accerta l'esatta corrispondenza
fra la documentazione allegata e quella elencata, notifica all'interessato
presso la sua sede di servizio l'avvenuta convalida della domanda.
4. Prima di procedere alla valutazione deve essere verificato - nel
caso siano state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento
diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso
previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito
negativo, le relative preferenze devono essere annullate.
5. Il dirigente scolastico ha facoltà di produrre, entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, eventuale motivato reclamo allo
stesso ufficio che ha proceduto alla valutazione della domanda. In tale
sede ed entro il termine suddetto l'aspirante può anche richiedere,
in modo esplicito, al competente Provveditorato agli studi, le opportune
rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione
in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In
tal caso il competente Provveditorato agli Studi procede alla correzione
nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata
richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui
all'art. 9, comma 3, delle presenti disposizioni.
6. Tutti i dirigenti scolastici perdenti posto, di cui all'art.8, comma
3 del contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici, titolari
di istituti oggetto di provvedimenti di dimensionamento, sono tenuti
a presentare domanda di trasferimento, compilando la sezione "E"
del modulo domanda, concernente la situazione di perdente posto. Il
competente ufficio accerta che il punteggio indicato, relativo a tale
posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico è
stato incluso nelle graduatorie di cui all'art.17 del contratto sulla
mobilità dei dirigenti scolastici. Tali graduatorie sono pubblicate
all'albo del Provveditorato agli studi entro 15 giorni dal termine fissato
per l'acquisizione delle domande di mobilità.
7. Successivamente alla definizione di eventuali reclami la copia conforme
autenticata delle domande con la relativa documentazione deve essere
subito inviata al competente Ufficio per il contenzioso del personale
scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione per la definizione
degli eventuali ricorsi. Gli originali devono rimanere all'ufficio che
ha proceduto alla valutazione.
La presente ordinanza sarà sottoposta ai controlli di legge.
Roma 18.4.2001 IL MINISTRO
Tullio De Mauro
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