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Art.1
1 - Le disposizioni contenute nell'art. 2 commi 1 e 2 della legge 3
maggio 1999 n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di
prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'art. 401
del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6 della stessa legge, hanno titolo all'inserimento
in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le
sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente
ordine di priorità:
a) - 1° scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per
soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124/1999;
b) - 2° scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti,
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124/1999, in
una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde
da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove
del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente
al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di
cui all'articolo 2, comma 2 della predetta legge n. 124/1999.
2 - Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto ministeriale
27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate
nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento
nei distinti scaglioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a2) e b),
confluiscono in un unico scaglione.
3 - Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti
sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro
spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa
quale allegato A al Regolamento.
4 - La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di
cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative
agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di
supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche
per l'anno scolastico 2001/2002. l contratti a tempo indeterminato,
stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto,
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre
dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio
dell'anno scolastico di conferimento della nomina.
5 - l dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di
supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti fino al31 agosto 2001.
6 - Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività
didattiche attingendo alle graduatorie permanenti.
7 - La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle
previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in
ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli
interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine
stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio
dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è
scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni
salvaguardate.
Art.2
1 - A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31
maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all'
art. 1, comma 1, lett. b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti,
per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario.
2 - Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale
già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare
il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima
volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base
ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella
annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'art. 1, comma 2.
l servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole
paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole
materne autorizzate con nomine dei docenti approvate dalla competente
autorità scolastica, sono valutati nella stessa misura prevista
per il servizio prestato nelle scuole statali.
3 - L'articolo 401 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato
dall'articolo 1 comma 6 della L. 124/99 si interpreta nel senso che
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla
base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salva guardia,
in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in
graduatoria.
Art.3
1 - Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di
fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in
organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi
del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti
dal competente dirigente scolastico.
2 - I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe
di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti
e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così
come determinate nell'organico di ciascun anno.
3 - La formazione di classi di cui al precedente comma 1 è comunicata
dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro
il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni,
dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire
con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Art.4
1 - Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione,
di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti
il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di
ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti
gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la
medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine dell'attività
didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2 - Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività
didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le
nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza
le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità
ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli
1 e 2.
Art. 5
1 - Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 le operazioni previste
dall'articolo 4 sono completate entro il 31 agosto 2001. Il termine
di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.
Il seguente provvedimento è inviato alla Corte dei Conti per
i controlli di legge, terminati i quali verrà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale
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