Informazioni sindacali
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L'anno 2002, il giorno 29 maggio, in Roma, presso il Ministero dellIstruzione, Università e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26.11.2001 E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola SI CONCORDA QUANTO SEGUE il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 11/07/2000, con la precisazione che il confronto negoziale verrà riaperto nel caso in cui vengano istituiti in organico, per la.s. 2002/2003, i nuovi profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico di cui allaccordo successivo per il personale A.T.A. ai sensi dellart. 18 del C.C.N.L. 15.03.2001 del comparto scuola, sottoscritto in data 08.03.2002 dallA.R.A.N. e dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali. Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della
scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82. Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale Sono disposte le proroghe dufficio dei trasferimenti
annuali effettuati per lanno scolastico 1999/00 già confermate
nellanno scolastico 2001/02.
Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene
secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione
degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nellart.
4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione
per la.s.2002/03 sono: I docenti di cui alla lettera b) del precedente comma mantengono la titolarità
per un anno nella sede dove sono perdenti posto, con utilizzazione anche
in altro insegnamento coerente con il titolo di studio posseduto, su assenso
dellinteressato; vengono, altresì, utilizzati a domanda in
ambito provinciale, anche in altro insegnamento per il quale possiedono
labilitazione, e, ove non sia possibile, dufficio in scuole
facenti parte dello stesso distretto territoriale. I docenti di esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione allinsegnamento, dopo lespletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola. Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri dei docenti vicari, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi, utilizzazioni ed esoneri a qualsiasi titolo concessi, che determinano disponibilità. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nellorganico derivanti dallattuazione di iniziative progettuali e le ore comunque residuate che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica. Nellutilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, lefficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. La contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.6, in relazione alle specifiche situazioni locali, con lobiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte alleducazione degli adulti. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse. 5 - Assegnazione del personale nel circolo e nellistituto Art. 6 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse
dagli interessati con lindicazione delle sedi alle quali desiderano
essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo
la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e nel rispetto delle
precedenze di cui allart.8. In assenza dellespressione delle
preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio. Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente Lassegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una
classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di abilitazione
anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti motivi: In base a quanto disposto nellart.2 comma 2 del C.C.D.N. del 21/12/2001,
può partecipare allassegnazione provvisoria anche in altra
provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il
personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente all'anno
scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria. Pertanto, per la.s. 2002/2003, possono chiedere lassegnazione
provvisoria anche coloro che sono stati nominati nellanno scolastico
2001/2002. Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente
per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine
di priorità, nella sequenza operativa di cui allart.9 del
presente C.C.D.N., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia,
previste dal C.C.D.N. del 21/12/2001: VI PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI
ENTI LOCALI k) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dellart. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante lesercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Art. 9 - Sequenza operativa Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di
utilizzazione, saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni
di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare
i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando
le operazioni che liberino posti per le fasi successive. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza
operativa di seguito indicata e più dettagliatamente nellallegato
3:
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale
docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica
la disciplina per lutilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi
di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso
del prescritto titolo. Lindividuazione del personale soprannumerario
va effettuata secondo lordine delle graduatorie unificate in base
allarticolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene
secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione
degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nellart.
4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione
per la.s.2002/03 sono: Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A. Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nellambito degli
stessi accordi di cui al precedente articolo 4, stipulati a livello regionale
con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo
di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni
di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite
dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle
circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in
via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati
in base alle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle istituzioni
scolastiche e educative con personale trasferito dagli Enti Locali allo
Stato ai sensi dellart.8 della legge 03/05/1999, n. 124, e tutti
i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito
di disposizioni previste dallattuale normativa nonché quelli
disponibili per concessione di part-time. Sarà data tempestiva
informazione alle OO.SS. anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte
e sulle motivazione delle stesse Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in
base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al fine del miglior
impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate
allart.12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definirà
il seguente quadro nellambito del quale ricomprendere una o più
delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a
specifiche attività, avuto particolarmente riguardo alle competenze
delineate dal profilo in argomento nellambito organizzativo delle
istituzioni scolastiche autonome: Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento. Il personale A.T.A. di cui allart.11, comma 1 lettera d) del presente
contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni
scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione
staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nellanno
scolastico 1999/00, con precedenza assoluta, e purchè vi sia la
relativa disponibilità di posto. Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle
succursali e ai plessi. Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale dovrà
prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali
del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli
allegate al presente accordo con riguardo al seguente ordine: Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero Lindividuazione del personale soprannumerario si effettua sulla
base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente
contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso
la stessa scuola, circolo, istituto, lindividuazione del soprannumerario
- ove necessaria - è prevista nellordine seguente: Art. 18 - Assegnazioni provvisorie Lassegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi: Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente
per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine
di priorità, nella sequenza operativa di cui allart.20 del
presente C.C.N.D., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia,
previste C.C.D.N. del 21/12/2001: PERSONALE TRASFERITO DUFFICIO NELLULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ VI PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI
ENTI LOCALI Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dellart. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante lesercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Art. 20 - Sequenza operativa Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di
utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di
sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare
i posti disponibili, lordine delle operazioni viene effettuato privilegiando
le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive. Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per
lottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione
della scuola dellautonomia, nel confermare, ciò che è
stato stabilito dallart.19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni
ed alle assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di contrattazione
decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato
il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale
del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo
dappartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione
ai titoli posseduti. TITOLO IV Art. 22 - CONTENZIOSO Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto,
le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima
di attivare le procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999. - Controversie individuali - |
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ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente i - anzianità di servizio: Tipo di servizio Punteggio Tipo di esigenza Punteggio II - titoli generali: Tipo di titolo Punteggio valutazione delle anzianità di servizio Lanzianità' di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio. L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. Lanzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno . (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego). Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche). La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente
maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente
i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio,
il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto
o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura
di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione
di punti 16 derivanti dal seguente calcolo: Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985. Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle. Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato. Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione piccole isole comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità
derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza
economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servizio
non é stato prestato nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato. Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme allapposito modello allegato allO.M. sulla mobilità del personale . Lintroduzione nella.s. 1998/99 dellorganico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nella.s. 1999/2000 per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente allintroduzione dellorganico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma
precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità
nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria
ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con
esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto
da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del
servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti
titolari di posti per l'istruzione e la formazione delletà
adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione
del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento
alla titolarità del posto per listruzione e la formazione
delletà adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali
e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità
didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo
stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale). Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dellattribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dellindividuazione del soprannumerario da trasferire dufficio, sia per lattribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti dufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama lattenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per lindividuazione del soprannumerario nellistituto, sia per il trasferimento dufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito dufficio nellultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. (5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per lindividuazione
del soprannumerario ed ai fini del trasferimento dufficio, la
continuità didattica nella scuola di attuale titolarità
viene così valutata: Sempre ai fini della formazione della graduatoria per lindividuazione
del soprannumerario ed ai fini del trasferimento dufficio, viene
valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale
titolarità, nella seguente misura:
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data prevista per la scadenza della presentazione della domanda. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune
di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero
per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal
caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero
istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle
di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse;
tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda
le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle
lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro. (7) Ai fini della formulazione della graduatoria per lindividuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera: - lettera A) (ricongiungimento al coniuge , etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità; lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata lassistenza coincide con il comune di titolarità del docente. Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento dufficio del soprannumerario. (8) Letà è riferita al 31 dicembre dellanno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dellanno in cui si effettua il trasferimento. (9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi: figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura; figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. E equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dellabilitazione o dellidoneità. Tale punteggio spetta anche per laccesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita lidoneità in un concorso ordinario per esami e titoli
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale docente Tipo di esigenza Punteggio
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama
quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000
ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)
Tipo di servizio Punteggio Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già
statale, che a quello proveniente dagli enti locali. Tipo di esigenza Punteggio
Tipo di titolo Punteggio NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione
che essi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano
effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza
della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata
con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai
sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. Si prescinde dalliscrizione anagrafica
quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio
nei tre mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del presente contratto.
In tal caso ai fini dellattribuzione del punteggio la dichiarazione
personale redatta ai sensi della citata legge 15/68 dovrà contenere
lanzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia
di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro. Per quanto
attiene alla convivenza essa deve avere carattere di stabilità
e comportare la reciproca assistenza morale e materiale. ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)
Descrizione
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