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testo in vigore dal: 1-1-2003
Articolo 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con
orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito
dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà
d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle
aree delle zone montane e delle isole minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di
riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente
comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non
vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse
quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore
settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese
in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza
numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003.
Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore
al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza
e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli
alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici
di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' restituito
ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad
accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo
2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente
in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresì
ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità
scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto
può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica
o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un
periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento
fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine,
si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato
in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo
a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede
al collocamento fuori ruolo.
I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap
si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano
una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno
in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente
gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al
predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti
dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad
incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente
al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di
euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto
dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali
scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma
5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta
la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della
dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita
con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003
da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio
di vigilanza.
La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto
e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione
delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità
di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire
l'attivazione dei contratti.
Articolo 44
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi
da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di anzianità
contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore
abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere
all'atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già
pensionati di anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei
cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di
cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo
pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva
e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei
predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità.
Le annualità di anzianità contributiva e di età sono
arrotondate al primo decimale e la loro somma e' arrotondata all'intero
più vicino. Se l'importo da versare e' inferiore al 20 per cento
della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e' nullo o negativo,
ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti
di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione
di gennaio 2003. Il versamento massimo e' stabilito in misura pari a tre
volte la predetta pensione.
La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti
per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto
di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002;
qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità,
e' considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente
percepita. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua
un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito
da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale
o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti
dalla normativa di volta in volta vigente, le penalita' e le trattenute
previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione,
per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo
pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003,
moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si e' verificato
l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unita'
superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro
volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che
abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione
di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio,
e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003,
secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale
data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate
trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati
non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento
può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro
tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita
dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio
della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento
rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma
2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento
viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima
rata di pensione.
Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo
del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione
pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali
erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati
fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute
dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato
la propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi
contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche
in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento
e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione
previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi
da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire
dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º
gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni
vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce
il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento
di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati
criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative
risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni
di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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