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testo in vigore dal: 27-9-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per
assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola
e la funzionalita' delle sedi scolastiche, nonche' di disporre interventi
indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario,
della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della
scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi
di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di
cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali,
sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'.
In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata
partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con
esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento
per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica,
nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 20,731 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.
3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni
di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti,
a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi
al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni
amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche
statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita'
relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di
base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000
per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000
a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per
l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000
e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante
corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle
universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali
e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale.
1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per
sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi
e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata
la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate
annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita'
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare
alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia
a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno
2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi
e progetti di ricerca
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi
a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati
delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti
di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per
attivita' istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione
di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi
e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque
per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti
fondi.
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego
dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia
nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti
superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e
dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente
alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo
1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso
di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma
accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche'
ai corsi di laurea specialistica presso le Universita'. I crediti acquisiti
ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi'
valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'.";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati
alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi
di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado.".
Art. 7.
Attivita' di servizio per gli studenti universitari
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno
accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano
le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte
da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari
legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo
25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati
nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attivita'
di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione
di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo
1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo
sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede
una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero
e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione
e' determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui
al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo
comma.".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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