Ordinanza Ministeriale n.  5

 Prot. N.114

 

                                                                                    Roma,    16 gennaio 2003

 

 

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

ANNO SCOLASTICO 2003/2004

 

 

IL MINISTRO

 

 

VISTO IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;

 

VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N.421;

 

VISTO IL DL.VO 30.3.2001, N.165;

 

VISTO IL D.L. 27.8.1993, N.321 CONVERTITO CON LEGGE 27.10.1993, N.423;

 

VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;

 

VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N.662;

 

VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N.59;

 

VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N.127 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

 

VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N.124;

 

VISTO IL D.L. 3.7.2001, N.255 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20.8.2001, N.333;

 

VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998 N. 233;

 

VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445;

 

VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N.275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL’ART.21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N.59; 

 

VISTO IL D.P.R. 6/11/2000 N. 347 CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO RECANTE   NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ;

 

VISTO  IL  CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  DEL COMPARTO "SCUOLA" SOTTOSCRITTO - A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO - IL 26 MAGGIO 1999;

 

VISTO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 31 AGOSTO 1999;

 

VISTO IL TESTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 2/2000 SULLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’A.S. 2001/2002 SOTTOSCRITTO IL 27 GENNAIO 2000 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAI CONTRATTI INTEGRATIVI SOTTOSCRITTI IL 18 GENNAIO 2001 PER L’ANNO SCOLASTICO 2001/2002 E IN DATA 21 DICEMBRE 2001 PER L’ANNO SCOLASTICO 2002/2003;

 

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2003/2004 SOTTOSCRITTO IN DATA 15 GENNAIO 2003 ;

 

VISTE LE LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, APPROVATE NELLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI NELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2001;

 

VISTO IL D.M. PROT. 4351/MR DEL 21/12/2001 CON IL QUALE VIENE AFFIDATA, DI REGOLA, LA RESPONSABILITA’ DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI A DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI  SECONDA FASCIA AL FINE DI GARANTIRE, NELL’ATTUALE FASE DI TRANSIZIONE, CONTINUITA’ ED EFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE DEI RUOLI SCOLASTICI PROVINCIALI;

 

RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO  N. 297/94, DETTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA  FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROPRI DEGLI UFFICI E DELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE;

 

SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’A.S.2003/2004;

 

 

O R D I N A :

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

- ART.  1 -

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA

 

 

1.      La  presente  ordinanza  disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno  scolastico 2003/2004; le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

2.      Le presenti disposizioni sono diramate a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affisse agli albi degli Uffici scolastici regionali, dei Centri Servizi Amministrativi e delle istituzioni scolastiche.

 


- ART.  2 -

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

 

1.   Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento e’ fissato al 18 FEBBRAIO 2003 per il personale docente ed educativo ed al 25 FEBBRAIO 2003 per il personale A.T.A..

2.   I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art.19 del C.C.D.N. siglato in data 15.01.2003, sono i seguenti :

 

a) personale docente

 

scuola materna

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande

      di mobilità e dei posti disponibili....................................…8 aprile

2 - pubblicazione  dei movimenti.........................................….2 maggio

 

scuola elementare

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande

      di mobilità e dei posti disponibili.....................................18 marzo

2 - pubblicazione  dei movimenti........................................…  8 aprile

 

scuola secondaria di I grado

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande

      di mobilità e dei posti disponibili......................................13 maggio

2 - pubblicazione  dei movimenti ............... ...............  ........….3 giugno

 

scuola secondaria di II grado

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande

      di mobilità e dei posti disponibili......................................29 aprile

2 - pubblicazione  dei movimenti.......................................….13 maggio

 

b) personale educativo

1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande

      di mobilità dei posti disponibili..........................................13 maggio

2 -  pubblicazione  dei movimenti.......................................……3 giugno

 

c) personale A.T.A.

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande

      di mobilità e dei posti disponibili.......................................18 maggio

2 - pubblicazione  dei trasferimenti....................................……8 giugno

  

3.  Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED o all’ufficio dei posti disponibili.


- ART. 3 -

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.      Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve  indirizzare le   domande   di  trasferimento  e  di  passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza  e  corredate dalla relativa  documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi(1) della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio.

 

2.      Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.

 

  1. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art.5 del C.C.D.N. sulla mobilità, deve presentare  domanda all’Ufficio scolastico regionale – Centro Servizi Amministrativi   della provincia scelta per il rientro,  entro il 10 febbraio 2003  ai fini dell’assegnazione  di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

 

  1. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

 

  1. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità  dell'interessato (2);  il  comune  e  la scuola di  titolarità, la scuola  o l'ufficio presso  il  quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria  o  utilizzazione  nel  corrente anno scolastico (3);  per  i  docenti  delle scuole o istituti di istruzione secondaria  la  classe  di concorso di titolarità (4). Nella apposita  sezione del modulo domanda debbono essere elencati i  documenti  allegati.

 

  1. I docenti devono redigere le  domande,  sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

-         scuole materne.......................................………...modelli A1, A3              (allegati G/1 e G/2)

-         scuole elementari…………...................................modelli B1, B4               (allegati H/1 e H/2)

-         istituti istruzione secondaria . di I grado.……….modelli C1, C2, C3               (allegati I/1, I/2, I/8)

-         istituti istruzione secondaria. di II grado.  …….modelli D1,D2,D3                     (allegati J/1, J/2,J/12)

 

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento  ed  il  passaggio  debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

2.      In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.  Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo  di  specializzazione  per  l'accesso  a  scuole  con finalità speciali.

 

3.      Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle  relative domande vengono riaperti per il seguente personale:

·        personale scolastico  che conclude i corsi di riconversione professionale;

·        personale che supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e delle  sessioni riservate di esame ed è incluso negli elenchi degli abilitati;

·        docenti che concludono i corsi di sostegno.

 

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di  mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art.2 della presente O.M. per la comunicazione al C.E.D. delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande,  previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

 

1.      Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità agli allegati A) e B).

 

  1. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.

 

  1. Le istituzioni scolastiche devono inviare, tempestivamente, le domande di mobilità presentate dal personale ai Centri Servizi Amministrativi della provincia di titolarità del medesimo personale.

 

4.      Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola,  nonché  da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere   attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice  e  riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art.11 del contratto sulla mobilità.

 

  1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

 

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(1) Ex Provveditorato agli Studi.

(2) Le  donne  coniugate  indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

(3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare  soltanto  i  dati  relativi  alla sede di servizio.  I  docenti  titolari  su  posti di dotazione organica   provinciale   o  di  sostegno  nella  scuola secondaria  di  secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato  all'istituto  di  titolarità, il codice e la dizione  in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando  di riempire lo spazio riservato al comune di   titolarità.   Detti  docenti  devono  indicare, inoltre,  in  ogni  caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta  devono indicare nello spazio riservato   all'unità  scolastica  di  titolarità  il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.

(4) Va  fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.


- ART. 4 -

 

 DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

 

1.   Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET.

 

2.   Le domande vanno corredate con le dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati redatte in conformità  ai modelli D ed  E riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero con il  certificato di servizio.

 

3.   La  valutazione  delle  esigenze  di  famiglia e dei titoli  deve avvenire  ai  sensi  delle  tabelle  di  valutazione allegate   al   contratto  sulla  mobilita' del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in  base  alla  documentazione, in carta semplice,  da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).

 

4.   Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.

 

5.   Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità   o   difetto   fisico   o   mentale,   si  trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo  lavoro, deve essere documentato con certificazione o   copia   autenticata della stessa rilasciata  dalla  A.S.L.  o  dalle preesistenti      commissioni     sanitarie     provinciali. Relativamente  alla  lettera  d)  del punto II - esigenze di famiglia  - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del   genitore   deve  essere  documentato  con  certificato rilasciato   dall'istituto   di  cura.  Il  bisogno,  da parte dei medesimi,   di  cure  continuative  tali  da  comportare  di necessità  la  residenza  nella sede dell'istituto di cura, deve  essere, invece, documentato con certificato rilasciato da  ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale  o  dall'ufficiale  sanitario  o  da  un  medico  militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel  D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere   assistito   soltanto   nel   comune  richiesto  per trasferimento,  in  quanto  nella  sede  di  titolarità non esiste  un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti  l'attuazione  di  un programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  deve  essere documentato  con  certificazione  rilasciata dalla struttura pubblica  o  privata  in  cui  avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990,  n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con  dichiarazione  personale, che il figlio tossicodipendente può  essere  assistito  soltanto  nel  comune richiesto per trasferimento,  in  quanto  nella  sede  di  titolarità non esiste  una  struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo  può'  essere  sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo,   ovvero   perché  in  tale  comune  - residenza  abituale  -  il  figlio  tossicodipendente  viene sottoposto  a  programma  terapeutico con l'assistenza di un medico  di  fiducia  come  previsto  dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.  In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.    

 

6.   A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445,  l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni  (precisando  in  tal caso la data di nascita), lo stato  di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto  di  parentela  con  le  persone  con cui chiede di ricongiungersi , la residenza delle medesime (2),  le  promozioni  per  merito distinto, l'inclusione   nella   graduatoria  di  merito  in  pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere  indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

 

7.   Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

8.   I docenti  che,  nell'anno scolastico precedente a quello   cui   sono  riferite  le  operazioni  di  mobilità professionale,  sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa  da  quella  di  titolarità,  per  la  quale  hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto  la  propria  responsabilità',  con la quale attestano tale  utilizzazione,  indicando  la  classe  di  concorso di titolarità e quella di utilizzazione. Analoga dichiarazione deve essere allegata dagli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna  utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati da tali attività.

 

9.   Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

 

10.In attuazione dell’art.9 comma 1 punto VIII del C.C.D.N. sulla mobilità,  il personale che a seguito della riduzione del  numero  delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi  della precedenza nei trasferimenti interprovinciali  a domanda deve dichiarare di  aver  svolto  attività sindacale e di aver avuto   il  domicilio  negli  ultimi  tre  anni  nella  sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

 

11.I responsabili dei Centri Servizi Amministrativi potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.(4)

 

12.Le dichiarazioni mendaci, la falsità  negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

 

 

 

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(1)  Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si  precisa  che  i  punteggi  riferiti  "al figlio" si intendono   estesi   anche  al  figlio  adottivo  o  in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2)  La residenza  del  familiare deve  essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica e’ anteriore .di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(3)  L’interessato, in   luogo   della  presentazione  del  certificato  di superamento   del   concorso, può presentare  una  dichiarazione  personale  in  carta  semplice  con  l'espressa  e precisa indicazione  degli  estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt.71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 


- ART. 5 -

 

RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE

 

 

1.   Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione  delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né l’allegata documentazione.

 

2.   E' consentita la revoca  delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca  deve  essere inviata o  presentata al competente Centro Servizi  Amministrativi della provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).

 

3.   Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).

 

4.   L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

5.   Non è  ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia  venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia  non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

 

6.   Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art.2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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(1) Fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.

 


- ART. 6 - 

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

 

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

1.   I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e del Centro Servizi Amministrativi competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda

 

2.   Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio  viene data comunicazione   del   provvedimento   presso la  scuola  di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso il Centro Servizi Amministrativi  cui è stata presentata la domanda.

 

3.   Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, i Centri  Servizi Amministrativi,   provvedono alle relative comunicazioni

- alla scuola o istituto di provenienza;

- alla scuola o istituto di destinazione;

- al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

4.   I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi competente  e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

 

 

           

 


- ART. 7 -

 

FASCICOLO PERSONALE

 

 

1.   A norma dell’art.27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 27.

Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Tali principi rilevano con riguardo:

 

·      alle modalità del trattamento “atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato”(art.2);

·      al tipo dei dati trattati “essenziali per svolgere attività istituzionali...” (art.3);

·      alle operazioni eseguibili “strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito...”(art.4).

 

1.   I fascicoli  personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura del Centro Servizi Amministrativi  della provincia  di  provenienza, al Centro Servizi Amministrativi della  provincia  di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.


 

TITOLO II - PERSONALE DOCENTE

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

 

 

-ART. 8 -

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

 

1.    I docenti di ruolo delle scuole materne statali, di scuola  elementare,  di scuola di secondaria di primo  grado,  titolari  di  sede  o  di  posto di dotazione organica  provinciale,  possono chiedere il trasferimento ad altre  sedi della provincia di titolarità o a sedi  di  una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le  due  domande,  da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non  si  tiene  conto della  domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento  ad  altra  provincia.

 

2.   I  docenti  di  ruolo  delle  scuole  ed istituti di istruzione  secondaria  di  II  grado  ed  artistica possono chiedere  il  trasferimento  ad altre sedi nell'ambito della provincia  di  titolarità  o  per  sedi  di  più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.

 

3.   Gli insegnanti di ruolo che  siano  per  qualsiasi  motivo  in  attesa della sede di titolarità   possono   partecipare   ai  movimenti  secondo  le modalità contenute nel contratto collettivo decentrato nazionale del 15 gennaio 2003.

 

4.   I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione  del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento   (trasferimento   o   passaggio)   intendono   dare precedenza  e,  in  caso  di  più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni   chiare   viene data precedenza  al trasferimento e, nel caso di  più  domande  di  passaggio  di cattedra, si segue l'ordine  di  elencazione  delle classi di concorso del D.M. n.39/98. La richiesta di  passaggio  di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza  rispetto  al trasferimento e per altra classe di concorso  in  subordine  alla  domanda  di trasferimento non è  presa  in  considerazione.  In  tal  caso, le domande sono   trattate   secondo   le  suddette modalità .

 

5.    E’  consentito  il  passaggio  dalle  cattedre degli istituti  e  scuole  con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre  degli  istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso,  a  condizione  che  l'aspirante  sia  in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con  gli  esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti  con  D.M.  20  agosto  1974 o con la O.M. 13 agosto 1976.   Per   il   passaggio   nelle   scuole   con   lingua d'insegnamento  slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

 


- ART. 9  -

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

1.   Le  preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

 

2.   Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a)   scuola

b)   circolo (1);

c)   distretto;

d)   comune;

e)   provincia;

f)     dotazione organica provinciale (2);

g)   dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola  secondaria superiore;

h)   centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

 

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le  indicazioni  di  cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti  ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto,  del  comune  o  della  provincia.  In  tal  caso possono  essere  assegnati  anche  alle  unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di  movimento  e comprese nelle preferenze medesime.

 

4.  Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c),  d)  ed  e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere  disposta  indifferentemente  per uno qualsiasi degli istituti,  scuole o circoli (o  plessi nei casi previsti)  compresi, rispettivamente, nel distretto,  nel  comune  o  nella  provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle  scuole.  Peraltro, qualora una domanda  sia  soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al  docente  viene  assegnata  la  prima  scuola o circolo  con posto disponibile, secondo   l'ordine   risultante   dall'elenco ufficiale, salvo  che  esistano  altre  scuole  con  posti disponibili  nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e  la  scuola  che  sarebbe  stata  assegnata  secondo  tale criterio   sia   stata  richiesta  da  altro  aspirante  con punteggio  inferiore  mediante  una indicazione di tipo più specifico.  In  tale  ipotesi,  poiché  con  la  preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa  comprese,  la  prima  scuola  con posto disponibile é assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica  ed  al  docente  che  ha  espresso  la preferenza sintetica  viene  assegnata  la  successiva scuola con posto disponibile.

 

5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello  di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno  nella   scuola secondaria   superiore,  devono  essere  espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso  ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (3).  La denominazione   ufficiale,   delle  predette  preferenze, costituita  da  un  codice  e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice  meccanografico.  Nel  caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10 comma 3. Nel caso,  invece,  sia  stato  omesso  il  codice o indicato un codice  non  significativo,  la  preferenza  medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

 

6.  Le  preferenze  esprimibili,  sono  in  numero  non superiore  a  20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per  le  scuole  ed  istituti  di  istruzione  secondaria ed artistica.

 

7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ed artistica possono  riferirsi  anche  a  più  province, considerata la particolare situazione  di  alcuni  tipi  di  istituti  di istruzione  secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti  in  tutte  le  province  del  territorio nazionale ovvero  sono  presenti  con  un  solo  istituto  o in numero estremamente  esiguo  di  istituti  nell'ambito  delle varie province.

 

8.  Qualora  una  provincia  comprenda  comuni  isolani, questi  sono esclusi dai  distretti  di  appartenenza  e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto   la   dicitura   “isole   della provincia”.  Qualora l'aspirante  intenda  chiedere  tutti i comuni isolani della provincia,  la  richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione   della   relativa  denominazione presente  nell'elenco ufficiale.

 

9.  Qualora un  distretto comprenda una parte del territorio  di  un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento  può esprimere  la preferenza  sia  per le  sole scuole ubicate nella suddetta parte  di  comune  sia per tutte  le scuole ubicate  nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che  compare  nell'elencazione dei distretti sub-comunali,  nel  secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.

 

10.Per l'attribuzione di posti di scuola  elementare e media per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.

 

11.Nel  caso  di  distretto interprovinciale si tiene conto  solo  di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale é riferita l'indicazione utilizzata.

 

12.Non sono considerate   valide,   ai  fini  del trasferimento,  le  preferenze  coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di  titolarità   del   docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso  di  presentazione di domanda condizionata al permanere della  posizione  di  perdente  posto, l'interessato può, invece,  indicare  anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di  titolarità.

 

13. I  docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono  esprimere preferenze relative a posti  di  sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione,  ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso  in  ruolo  per  l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.

 

14. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed esprimere, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.

 

15. Qualsiasi richiesta formulata in difformità dalla disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

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(1) La  preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa  facendo  riferimento  al  circolo  mediante la trascrizione  del  codice  e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola materna similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

 

(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l’utilizzo degli specifici codici. L’espressione del codice provincia non è comprensivo, infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.

 

(3)  Ai  fini  dei  movimenti  disposti  ai  sensi  delle presenti  disposizioni  si  tiene conto esclusivamente delle  suddivisioni  distrettuali  indicate  nei  citati elenchi.

 


- ART 10 -

 

  ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

 

1.      Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata,  procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo  specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare al Centro Servizi Amministrativi  competente  le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

 

2.      Le   domande   di   trasferimento  dei  docenti  in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici al Centro Servizi Amministrativi, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle  predette domande

 

3.      Il Centro Servizi Amministrativi, a mano a mano che riceve le domande,  procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione  dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al  riconoscimento  di eventuali diritti  di precedenza, comunicando alla scuola di  servizio  dell'insegnante,  per l'immediata notifica, il punteggio  assegnato  e  gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante  ha  facoltà di far pervenire al Centro Servizi Amministrativi, entro  5 giorni  dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.14 del C.C.D.N. del   15 .1.2003. In tale sede  ed  entro  il termine suddetto il docente può anche richiedere, in  modo  esplicito, le opportune  rettifiche  a preferenze già espresse nel modulo domanda  in  modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico   e  dizione  in  chiaro,  indicando  l'esatta preferenza   da  apporre  nella  domanda.  In  tal  caso  il  competente   ufficio  procede  alla  correzione  nel  senso indicato  dal  richiedente  fermo  restando  che, in caso di mancata  richiesta,  o richiesta tardiva, viene applicata la normativa   di  cui  all'art.9, 5° comma,  delle  presenti disposizioni. L’ufficio competente,  esaminati  i  reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dai Centri Servizi Amministrativi di titolarità del personale cui la domanda va inviata.


 CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

 

-          ART. 11

 

POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE NELLA SCUOLA MATERNA

 

 

1.      I posti dell’organico funzionale di scuola materna (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico funzionale medesimo ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.

 

2.      Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico funzionale,  o scuole ospedaliere così come previsto dall’art. 19 del Contratto sulla mobilità.

 

 


 

- ART. 12 -

 

POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO NELLA SCUOLA ELEMENTARE

 

 

1.   I posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’ambito dell’organico funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dall’articolo 19 del Contratto sulla mobilità, attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua straniera nell’ambito dell’organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili.

Nell’ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che può essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale é stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.

     Nel caso di possesso del titolo per l’insegnamento di più lingue straniere ciascuna preferenza è esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.

L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’organico funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (1), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua straniera.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato C) del Contratto sulla mobilità.

 

2.   L’organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera - é richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale é amministrativamente assegnato l’organico funzionale medesimo ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.

 

3.   Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera.

 

4.   Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art.19 del Contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico funzionale di circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo plesso.

 

 

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(1) Il docente che insegna la lingua straniera nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell’organico funzionale di circolo.

 


- ART. 13 -

 

POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

 

 

1.    L'insegnante  che  chiede il trasferimento per posti vacanti   nelle  scuole  elementari  di  stato,  annesse  ai convitti   nazionali,   deve  indicare  nella  domanda  la relativa  preferenza  puntuale.  Nel  caso in cui il docente esprima  preferenze  zonali nel cui ambito territoriale sono compresi  i  plessi  annessi  al  convitto,  tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

 

2.   Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.


CAPO III - PASSAGGI DI RUOLO

 

 

- ART. 14 -

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

1.   Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine scuola (materna, elementare, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto  anche  per più province.   Nell’ambito del singolo ruolo,  il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado  di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio  di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra  eventualmente già disposto. Ogni  singola  domanda di passaggio di ruolo é formulata  indicando  esplicitamente, per ciascuna classe di concorso,  l'ordine  di  preferenza  di una domanda rispetto alle altre.

 

2.   Qualora  vengano  presentate  domande  in violazione delle  disposizioni  contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte  le altre.

 

3.   Può  chiedere  il  passaggio  di  ruolo  il personale  in  possesso  dei  titoli   di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e  che  abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

4.     I docenti collocati fuori ruolo in servizio all’estero possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.
- ART. 15 -

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

 

1.   Le  domande,  redatte  in  conformità degli appositi moduli,  devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono  essere  presentate  nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.

 

2.   Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto  stabilito  nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

 

3.   Per  le  eventuali  rinunce, revoche o rettifiche si applicano  le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 


- ART. 16 -

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA     ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95  E C.M. N. 70 DEL 28/2/98 (1) (2)

 

 

1.   Relativamente  alle  classi  di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare n.70/98,  prima  dell'inizio  delle operazioni   di  trasferimento  in  ambito  provinciale, i Centri Servizi Amministrativi devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del medesimo istituto.  Tali  posti  ovviamente  vengono  detratti  dalle disponibilità  ai  fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili  i  posti  che  si  rendono  vacanti  durante le operazioni  di  trasferimento  in  istituti  nei  quali  non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L’applicazione della c.m. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.

 

2.   Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti  interprovinciali  per  le  province  dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza   dei   posti  necessari  all'esaurimento  della stessa.  Successivamente  alle  operazioni  di  mobilità i Centri Servizi Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra  sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n.  70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i Centri Servizi Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 70/98.

 


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(1) Le classi di concorso in questione sono le seguenti:

76/a        trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali;

87/a        trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;

100/a        trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

71/a        tecnologia e disegno;

7/a        arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

24/a        disegno e storia del costume;

25/a        disegno e storia dell’arte;

61/a        storia dell’arte.

(2) La classe di concorso in questione é la seguente:

     10/a arte dei metalli e dell’oreficeria

 

 


TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO

 

 

- ART. 17 -

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

 

1.    Le  domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono  essere presentate  per non  più di  tre provincie entro  i  termini fissati dall’art.2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un  solo ruolo.

 

2.    Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati  A)  e B).

 

3.    Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.

 

4.    Il personale educativo aspirante al movimento  ha  la possibilità  di  chiedere  tutti  gli  istituti   ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o  della provincia.

 

5.     L'assegnazione, pertanto, può essere  disposta indifferentemente  per   uno  qualsiasi   degli   istituti compresi, rispettivamente, nel comune o  nella  provincia. L'assegnazione   avviene   secondo  l'ordine  risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

6.    Le  preferenze espresse devono essere  elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando  istituto,   comune, provincia.

 

7.    Il personale educativo  deve,   altresì,   precisare, nell'apposito  spazio del modulo domanda di  passaggio  al ruolo   speciale  ovvero  al  ruolo  ordinario,  a   quale movimento  (trasferimento o passaggio )  intenda  dare  la precedenza.

 


- ART. 18 -

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

1.      Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza  e  corredate della relativa  documentazione, sono   trasmesse, con plico a parte, dopo  l'accertamento  della   esatta corrispondenza  fra la documentazione  allegata  e  quella dichiarata,  entro  3  giorni dalla scadenza  del  termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici  ai Centri Servizi Amministrativi,   salvo quanto  successivamente previsto  per  il personale educativo  in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso   le   domande  devono  essere  trasmesse al Centro Servizi Amministrativi   competente della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento. Le  domande di trasferimento del personale educativo  in soprannumero  e le relative graduatorie sono  trasmesse dai  dirigenti scolastici ai Centri Servizi Amministrativi, entro gli  stessi termini, con plico a parte.

 

2.      I Centri Servizi Amministrativi  procedono  alla valutazione  delle  domande  di   movimento   sulla   base delle apposite tabelle allegate  al  contratto  sulla    mobilità    del personale della scuola.

 

3.      I suddetti uffici trattengono  quelle  dirette  ad  ottenere  il  movimento nell'ambito  della provincia di titolarità del personale educativo mentre  inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

4.      Il Centro Servizi Amministrativi competente, via via  che riceve le domande,  procede nella assegnazione dei punti sulla  base delle  citate  tabelle ed al riconoscimento  di  eventuali diritti    di   precedenza,   comunicando all'istituto  di servizio del personale educativo, per  l'immediata notifica,  il punteggio assegnato e gli eventuali  diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire al Centro Servizi Amministrativi, entro  5 giorni  dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.14 del C.C.D.N. del  15 .1.2003. In  tale  sede  ed  entro il termine suddetto il personale educativo può  anche  richiedere, in modo esplicito, le  opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in   modo  errato  indicando   l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In  tal caso l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente

 

5.      Al fine di realizzare, nei termini previsti  dalle presenti  disposizioni  i  sopraindicati  adempimenti, i Centri Servizi Amministrativi, ai sensi dell'art.24,    comma della   legge  241/90, hanno  la  facoltà  di  differire l'accesso   ai  documenti  richiesti  sino  a  quando   la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.


- ART. 19

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

 

1.   Terminate  le operazioni relative ai trasferimenti ed  ai  passaggi  di cui alle precedenti disposizioni, il Centro Servizi Amministrativi competente, utilizzando tutti i  posti  delle dotazioni  organiche disponibili a tali fini,  assegna  la sede  di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A  tali  fini, l’Ufficio  deve preventivamente accantonare,   nei   confronti    delle operazioni  di  movimento, un numero di  posti  pari  al personale educativo che  si  trova  su  sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.

 

 


TITOLO IV  -  PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

 

CAPO I  -  DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

- ART. 20 -

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

 

1.   Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., sia che appartenga al ruolo provinciale ivi compreso il personale trasferito dagli Enti Locali sia, nei limiti previsti dal Contratto sulla mobilità, che risulti di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.

 

 

2.   Il personale proveniente dagli Enti Locali assunto a tempo parziale  in attuazione dell’art. 51 bis  del C.C.D.N. del 15 /1/2003 può partecipare alle operazioni di trasferimento.  Tenuto conto che i trasferimenti  vengono disposti sempre   su  posti a tempo pieno,  il suddetto personale una volta trasferito, può  chiedere  di convertire  il suo  rapporto di lavoro da tempo-parziale a tempo-pieno.

 

3.   I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali  delle scuole.

 

4.   I  trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti  sulla  base  della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli  di accesso  delle   prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità  dell'aspirante al trasferimento stesso. Il  personale  in  possesso  dei  titoli  corrispondenti  ai seguenti  codici:  RRC5 - RRG7 - RRG8 -  RRG9  -  RR84,  per accedere   ad   uno   dei  laboratori  compresi   nell'area:

"imbarcazioni  scuola  -  impianti  elettrici  -  conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì  essere in possesso  del  titolo  di "conduttore di  caldaie  a  vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro"  (codice RRGA).

Ai  laboratori "conduzione e manutenzione impianti  termici"(codice  H07) e "termotecnica e macchine a fluido"  (codice I60)  appartenenti all'area meccanica (codice AR01)  possono accedere  gli  assistenti tecnici in possesso del  patentino per  la  conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno  dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio "conduzione e  manutenzione  di  autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono  accedere  assistenti  tecnici  in  possesso  della prescritta patente di guida "D", accompagnata  da  relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno  uno dei  titoli   indicati   nelle  tabelle   di  corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla  presente ordinanza.

Sono   considerati,   inoltre,  validi   gli   attestati  di qualifica   specifica rilasciati  ai  sensi  dell'art.  14 della   legge   n.  845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta  se  sia stato correttamente attribuito  il codice   in   relazione  alla  specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del D.L.vo n.297/94.

Sono    considerati   validi anche   gli   attestati  rilasciati a seguito  di partecipazione  ai  corsi  di  riconversione   professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede  il trasferimento.

 


- ART. 21 -

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

1.   La  domanda di passaggio ad altro profilo  della  stessa area é  presentata  entro  gli   stessi termini  previsti dal precedente art. 2 e secondo  le  stesse modalità  utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato c/1.  In  particolare nel caso di richiesta  di  trasferimento interprovinciale   e di passaggio di profilo  per  provincia diversa  da  quella  di  titolarità l'individuazione  della seconda provincia deve coincidere.

 

2.   Non si tiene conto della domanda  riferita  alla provincia ove  ha  sede  l'istituto  di titolarità qualora risulti  accolta  la  domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito  della  provincia  ovvero  di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto  della domanda di trasferimento  interprovinciale  solo  nel  caso  in  cui risulti  accolta  la domanda di passaggio ad  altro  profilo per  la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

3.   Il  personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso  dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della  stessa  qualifica.  A  tal fine  l'interessato  deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti  fino ad  un  massimo  di  tre. Nell'apposita sezione  del  modulo domanda  deve  essere indicato l'ordine di  priorità  che s'intende  dare per ciascun profilo richiesto.  In  mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata   nella   sezione C delle  istruzioni per   la compilazione delle domande.

 


- ART 22 -

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

1.      Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come “elementari” sia come “medie”.