Ordinanza Ministeriale n. 5
Prot. N.114
Roma, 16
gennaio 2003
MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2003/2004
IL MINISTRO
VISTO IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N.421;
VISTO IL DL.VO 30.3.2001, N.165;
VISTO IL D.L. 27.8.1993, N.321 CONVERTITO CON LEGGE
27.10.1993, N.423;
VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N.662;
VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N.59;
VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N.127 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI;
VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N.124;
VISTO IL D.L. 3.7.2001, N.255 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20.8.2001, N.333;
VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998 N. 233;
VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445;
VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N.275, REGOLAMENTO RECANTE
NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI
DELL’ART.21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N.59;
VISTO IL D.P.R. 6/11/2000 N. 347 CON IL QUALE E’ STATO
EMANATO IL REGOLAMENTO RECANTE NORME
DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ;
VISTO IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DEL COMPARTO
"SCUOLA" SOTTOSCRITTO - A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO -
IL 26 MAGGIO 1999;
VISTO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO
SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 31 AGOSTO 1999;
VISTO IL TESTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 2/2000 SULLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’A.S. 2001/2002 SOTTOSCRITTO IL 27 GENNAIO 2000 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAI CONTRATTI INTEGRATIVI SOTTOSCRITTI IL 18 GENNAIO 2001 PER L’ANNO SCOLASTICO 2001/2002 E IN DATA 21 DICEMBRE 2001 PER L’ANNO SCOLASTICO 2002/2003;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2003/2004 SOTTOSCRITTO IN DATA 15 GENNAIO 2003 ;
VISTE LE LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, APPROVATE NELLA CONFERENZA
UNIFICATA STATO-REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI NELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2001;
VISTO IL D.M. PROT. 4351/MR DEL 21/12/2001 CON IL QUALE
VIENE AFFIDATA, DI REGOLA, LA RESPONSABILITA’ DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
A DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI SECONDA
FASCIA AL FINE DI GARANTIRE, NELL’ATTUALE FASE DI TRANSIZIONE, CONTINUITA’ ED
EFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE DEI RUOLI SCOLASTICI PROVINCIALI;
RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER L’ANNO SCOLASTICO
2003/2004 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO
PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
PROPRI DEGLI UFFICI E DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE;
SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA
CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SULLA MOBILITA’ DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’A.S.2003/2004;
O R D I N A :
TITOLO I -
DISPOSIZIONI COMUNI
1.
La presente ordinanza
disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’anno scolastico 2003/2004; le norme
in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni
del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del
personale della scuola citato in premessa.
2.
Le presenti disposizioni sono diramate a mezzo della rete INTRANET ed
INTERNET ed affisse agli albi degli Uffici scolastici regionali, dei Centri
Servizi Amministrativi e delle istituzioni scolastiche.
1. Il termine ultimo per la presentazione
delle domande di movimento e’ fissato al 18
FEBBRAIO 2003 per il personale docente ed educativo ed al 25 FEBBRAIO 2003 per
il personale A.T.A..
2.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei
movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art.19 del C.C.D.N. siglato
in data 15.01.2003, sono i seguenti :
a) personale docente
scuola materna
1 - termine ultimo comunicazione al CED
delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili....................................…8 aprile
2 - pubblicazione dei
movimenti.........................................….2 maggio
scuola elementare
1 - termine ultimo comunicazione al CED
delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.....................................18 marzo
2 - pubblicazione dei
movimenti........................................… 8 aprile
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al CED
delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili......................................13 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti ...............
............... ........….3 giugno
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al CED
delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili......................................29 aprile
2 - pubblicazione dei
movimenti.......................................….13 maggio
b) personale educativo
1 - termine ultimo comunicazione
all’ufficio delle domande
di mobilità dei posti
disponibili..........................................13 maggio
2 -
pubblicazione dei
movimenti.......................................……3 giugno
c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al CED
delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.......................................18 maggio
2 - pubblicazione dei
trasferimenti....................................……8 giugno
3.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle
domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione
al CED o all’ufficio dei posti disponibili.
1.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le
domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli
appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e
corredate dalla relativa
documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Centro Servizi
Amministrativi(1) della provincia di titolarità e presentarle al dirigente
scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio.
2.
Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali,
presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di
titolarità.
-
scuole materne.......................................………...modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2)
-
scuole elementari…………...................................modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2)
- istituti istruzione secondaria . di I grado.……….modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8)
-
istituti istruzione secondaria. di II grado. …….modelli D1,D2,D3 (allegati J/1, J/2,J/12)
2.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è
consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra
il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di
ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o specifiche abilitazioni
possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di
specializzazione per l'accesso
a scuole con finalità speciali.
3.
Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità
territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la
presentazione delle relative domande
vengono riaperti per il seguente personale:
·
personale scolastico che conclude i
corsi di riconversione professionale;
·
personale che supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e
delle sessioni riservate di esame ed è
incluso negli elenchi degli abilitati;
·
docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art.2 della presente O.M. per la comunicazione al C.E.D. delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.
1. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità agli allegati A) e B).
4. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
---------------
(1) Ex Provveditorato agli Studi.
(2) Le donne coniugate
indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede
definitiva deve indicare soltanto i
dati relativi alla sede di servizio. I
docenti titolari su
posti di dotazione organica
provinciale o di
sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono
indicare, nello spazio riservato
all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale
o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune
di titolarità. Detti
docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati
relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta devono
indicare nello spazio riservato
all'unità scolastica di
titolarità il codice e la
dizione in chiaro del centro territoriale.
(4) Va fatto
riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.
1.
Le
domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo
disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET.
2.
Le
domande vanno corredate con le dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi
prestati redatte in conformità ai
modelli D ed E riportati negli allegati
alla presente ordinanza, ovvero con il
certificato di servizio.
3.
La valutazione
delle esigenze di
famiglia e dei titoli deve
avvenire ai sensi delle tabelle
di valutazione allegate al
contratto sulla mobilita' del personale della scuola e va
effettuata esclusivamente in base alla
documentazione, in carta semplice,
da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei
termini previsti (1).
4.
Ai
fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni
contenute nelle predette tabelle di valutazione.
5.
Relativamente
alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio
maggiorenne che, a causa di infermità
o difetto fisico
o mentale, si
trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro, deve essere
documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla
A.S.L. o dalle preesistenti commissioni
sanitarie provinciali.
Relativamente alla lettera
d) del punto II - esigenze di
famiglia - il ricovero permanente del
figlio, del coniuge o del
genitore deve essere
documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il
bisogno, da parte dei
medesimi, di cure continuative tali
da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato
rilasciato da ente pubblico ospedaliero
o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da
un medico militare. L'interessato deve, altresì,
comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000,
nr. 445, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito
soltanto nel comune
richiesto per trasferimento, in
quanto nella sede
di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il
medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico
e socio-riabilitativo deve
essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in
cui avviene la riabilitazione
stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990,
n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere
assistito soltanto nel
comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella
sede di titolarità non esiste una
struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può'
essere sottoposto a programma terapeutico
e socio-riabilitativo, ovvero perché
in tale comune
- residenza abituale -
il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma
terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come
previsto dall'art.122, comma 3,
citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza
di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in
considerazione.
6.
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000,
nr.445, l'interessato può attestare con
dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando
in tal caso la data di nascita),
lo stato di celibe, nubile, coniugato,
vedovo o divorziato, il rapporto
di parentela con
le persone con cui chiede di ricongiungersi , la
residenza delle medesime (2), le promozioni
per merito distinto,
l'inclusione nella graduatoria di merito in
pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i
diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il
dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla
lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del
corso con il superamento della prova finale.
7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.
8. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità', con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione. Analoga dichiarazione deve essere allegata dagli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati da tali attività.
9.
Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo
speciale deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta
specializzazione.
10.In attuazione dell’art.9 comma 1 punto
VIII del C.C.D.N. sulla mobilità, il
personale che a seguito della riduzione del
numero delle aspettative
sindacali retribuite, intenda avvalersi
della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver
svolto attività sindacale e di
aver avuto il domicilio
negli ultimi tre
anni nella sede richiesta; tale diritto può essere
esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
11.I responsabili dei Centri Servizi
Amministrativi potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una
verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali
rilasciate.(4)
12.Le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti a
norma delle disposizioni vigenti in materia.
--------------
(1) Nell'ambito della valutazione
delle esigenze di famiglia si
precisa che i
punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi
anche al figlio
adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del
familiare deve essere attestata
con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione
anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica e’ anteriore .di almeno tre mesi alla data di
pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente la mobilità.
(3) L’interessato, in luogo
della presentazione del
certificato di superamento del
concorso, può presentare
una dichiarazione personale
in carta semplice
con l'espressa e precisa indicazione degli
estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria
occupata.
(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli
artt.71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
1.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di
passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto
riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né l’allegata documentazione.
2.
E' consentita la revoca delle
domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve
essere inviata o presentata al
competente Centro Servizi
Amministrativi della provincia di titolarità dell’interessato ed è presa
in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del
termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della
presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
3.
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione
solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano
entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art.
2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
4.
L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di
trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende
revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve
chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di
tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di
movimento.
5.
Non è ammessa la rinuncia, a
domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi
sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di
provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione
dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce
sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli
stessi.
6.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di
revoca deve, a norma dell’art.2 della legge 241/90, essere concluso con un
provvedimento espresso.
------------------------------------
(1) Fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante ovvero il
timbro a calendario dell’ufficio ricevente.
1.
I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A.
sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal
precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o
il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e del
Centro Servizi Amministrativi competente, con l’indicazione, a fianco di ogni
nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo
e delle eventuali precedenze. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono
riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda
2.
Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del
provvedimento presso la scuola
di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso il Centro Servizi
Amministrativi cui è stata presentata
la domanda.
3.
Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione
del provvedimento alle istituzioni scolastiche, i Centri Servizi Amministrativi, provvedono alle relative comunicazioni
- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- al locale dipartimento provinciale del tesoro.
4.
I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve
assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il
trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio
esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi competente e al competente dipartimento provinciale del
tesoro.
1.
A norma dell’art.27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche ed
integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono
essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento
delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere
comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3
del citato art. 27.
Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
·
alle modalità del trattamento “atte ad assicurare il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato”(art.2);
·
al tipo dei dati trattati “essenziali per svolgere attività
istituzionali...” (art.3);
·
alle operazioni eseguibili “strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito...”(art.4).
1.
I fascicoli personali di coloro che
risultano trasferiti sono trasmessi, a cura del Centro Servizi
Amministrativi della provincia di
provenienza, al Centro Servizi Amministrativi della provincia
di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni
didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla
scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.
1.
I docenti di ruolo delle scuole
materne statali, di scuola
elementare, di scuola di
secondaria di primo grado, titolari
di sede o
di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a
sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o
congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima
possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite
dalla presente ordinanza; non si tiene
conto della domanda relativa
alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di
trasferimento ad altra
provincia.
2.
I docenti di ruolo delle
scuole ed istituti di
istruzione secondaria di
II grado ed
artistica possono chiedere
il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della
provincia di titolarità o per
sedi di più province, presentando un'unica domanda
di trasferimento.
3.
Gli insegnanti di ruolo che
siano per qualsiasi
motivo in attesa della sede di titolarità possono
partecipare ai movimenti
secondo le modalità contenute
nel contratto collettivo decentrato nazionale del 15 gennaio 2003.
4.
I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono
chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono
precisare, nell'apposita sezione del
modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono
dare precedenza e, in
caso di più domande di passaggio, con quale ordine
intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare
viene data precedenza al trasferimento
e, nel caso di più domande
di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di
elencazione delle classi di
concorso del D.M. n.39/98. La richiesta di
passaggio di cattedra per taluna
classe di concorso con precedenza
rispetto al trasferimento e per
altra classe di concorso in subordine
alla domanda di trasferimento non è presa
in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate
secondo le suddette modalità .
5.
E’
consentito il passaggio
dalle cattedre degli
istituti e scuole con lingua
d'insegnamento italiana alle cattedre
degli istituti e scuole con
lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe
di concorso, a condizione
che l'aspirante sia
in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione
con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con
D.M. 20 agosto
1974 o con la O.M. 13 agosto 1976.
Per il passaggio
nelle scuole con
lingua d'insegnamento slovena
l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.
- ART. 9 -
1.
Le preferenze debbono essere
indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a)
scuola
b)
circolo (1);
c)
distretto;
d)
comune;
e)
provincia;
f)
dotazione organica provinciale (2);
g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di
chiedere, con una sola preferenza, usando le
indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli
istituti ubicati rispettivamente
nell'area territoriale del distretto,
del comune o
della provincia. In
tal caso possono essere
assegnati anche alle
unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della
domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo sintetico
di cui alle lettere c), d) ed
e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta
indifferentemente per uno
qualsiasi degli istituti, scuole o
circoli (o plessi nei casi
previsti) compresi, rispettivamente,
nel distretto, nel comune
o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo
l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora
una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza
sintetica, al docente viene
assegnata la prima
scuola o circolo con posto
disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo
che esistano altre
scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la
scuola che sarebbe
stata assegnata secondo
tale criterio sia stata
richiesta da altro
aspirante con punteggio inferiore
mediante una indicazione di tipo
più specifico. In tale
ipotesi, poiché con
la preferenza sintetica si
richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima
scuola con posto disponibile é
assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed
al docente che
ha espresso la preferenza sintetica viene
assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a
livello di distretto, comune,
provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella
scuola secondaria
superiore, devono essere
espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi
ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente,
presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet,
nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da
un codice e da una dizione in chiaro, deve essere
trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia
discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo
quanto riportato nel successivo art. 10 comma 3. Nel caso, invece,
sia stato omesso
il codice o indicato un
codice non significativo, la preferenza
medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano
prodotti reclami.
6. Le preferenze
esprimibili, sono in
numero non superiore a 20
per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed
istituti di istruzione
secondaria ed artistica.
7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione
secondaria di secondo
grado ed artistica possono riferirsi
anche a più
province, considerata la particolare situazione di
alcuni tipi di
istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non
sono presenti in tutte
le province del
territorio nazionale ovvero
sono presenti con
un solo istituto
o in numero estremamente
esiguo di istituti
nell'ambito delle varie
province.
8. Qualora una
provincia comprenda comuni
isolani, questi sono esclusi
dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della
provincia medesima sotto la dicitura
“isole della provincia”. Qualora l'aspirante intenda
chiedere tutti i comuni isolani
della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa
attraverso l'indicazione della relativa
denominazione presente
nell'elenco ufficiale.
9. Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al
movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta
parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti
sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che
compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10.Per l'attribuzione di posti di scuola
elementare e media per l'istruzione e la formazione dell’età adulta,
l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo
domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli
elenchi ufficiali delle scuole.
11.Nel caso di
distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole
ricadenti nella provincia alla quale é riferita l'indicazione utilizzata.
12.Non sono considerate
valide, ai fini
del trasferimento, le preferenze
coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità
del docente, relativamente alla
tipologia di posto su cui é titolare. In caso
di presentazione di domanda
condizionata al permanere della
posizione di perdente
posto, l'interessato può, invece,
indicare anche il comune, ovvero
il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso
di titolarità.
13. I docenti neo-assunti che
partecipano alla seconda fase del movimento per l’assegnazione della sede
definitiva possono esprimere preferenze
relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto
titolo di specializzazione, ovvero a
classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in
ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può
presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
14. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola
secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale
sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica
casella del modulo domanda ed esprimere, nell’elenco delle preferenze, il
codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la
sperimentazione.
15. Qualsiasi richiesta formulata in difformità dalla disposizioni
contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di
effetti.
-------------
(1) La preferenza relativa ai posti
di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico funzionale di
circolo - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera - va
pertanto espressa facendo riferimento
al circolo mediante la trascrizione del
codice e della dizione in chiaro
del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola
materna similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro
della sede di organico.
(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo
mediante l’utilizzo degli specifici codici. L’espressione del codice provincia
non è comprensivo, infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
(3) Ai fini dei movimenti
disposti ai sensi
delle presenti disposizioni si
tiene conto esclusivamente delle
suddivisioni distrettuali indicate
nei citati elenchi.
1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare al Centro Servizi Amministrativi competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici al Centro Servizi Amministrativi, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande
3.
Il Centro Servizi Amministrativi, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed
all’assegnazione dei punti sulla base
delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando alla scuola di
servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato
e gli eventuali diritti
riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire al Centro Servizi
Amministrativi, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.14 del C.C.D.N. del 15
.1.2003. In tale sede ed entro
il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo
esplicito, le opportune
rettifiche a preferenze già
espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra
codice meccanografico e dizione
in chiaro, indicando
l'esatta preferenza da apporre
nella domanda. In
tal caso il
competente ufficio procede
alla correzione nel
senso indicato dal richiedente
fermo restando che, in caso di mancata richiesta,
o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di
cui all'art.9, 5° comma, delle
presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
____________
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al
Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra
provincia. Tale acquisizione viene effettuata dai Centri Servizi Amministrativi
di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1.
I posti dell’organico funzionale di scuola materna (ivi compresi quelli di
tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l’indicazione del
codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico funzionale
assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della
scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico funzionale
medesimo ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che
comprenda tale scuola.
2.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le
preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano
sede di organico funzionale, o scuole
ospedaliere così come previsto dall’art. 19 del Contratto sulla mobilità.
POSTI
DELL’ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO
NELLA SCUOLA ELEMENTARE
1. I posti per l’insegnamento della lingua
straniera istituiti nell’ambito dell’organico funzionale di circolo sono
richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto
dall’articolo 19 del Contratto sulla mobilità, attraverso l’espressione del
codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica. Il
docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda
indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere
la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua straniera nell’ambito
dell’organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al
trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico funzionale dello
stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene
esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera e
successivamente in relazione agli altri posti dell’organico funzionale
eventualmente vacanti e disponibili.
Nell’ambito di ciascuna preferenza,
esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che può
essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale é stato dichiarato il
possesso del corrispondente titolo attraverso l’indicazione riportata nelle
apposite caselle del modulo domanda.
Nel caso di possesso del
titolo per l’insegnamento di più lingue straniere ciascuna preferenza è
esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua
tedesca, lingua spagnola.
L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento
della lingua straniera istituiti nell’organico funzionale del proprio circolo;
in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede
della propria direzione didattica di titolarità (1), ovviamente previa
compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua
straniera.
Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico funzionale (comune,
lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nell’ambito
del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato C) del
Contratto sulla mobilità.
2. L’organico funzionale assegnato agli
istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua
straniera - é richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale é
amministrativamente assegnato l’organico funzionale medesimo ovvero mediante
l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico funzionale di circolo,
ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera.
4. Ai fini del trasferimento e del
passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi
scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede
ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art.19 del Contratto
sulla mobilità, si prescinde dall’organico funzionale di circolo, in quanto la
dotazione organica é assegnata al singolo plesso.
------------
(1) Il docente che
insegna la lingua straniera nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività
di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve
chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti
nell’organico funzionale di circolo.
POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
1.
L'insegnante che
chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari
di stato, annesse
ai convitti nazionali, deve
indicare nella domanda
la relativa preferenza puntuale.
Nel caso in cui il docente esprima preferenze
zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i
plessi annessi al
convitto, tali preferenze
vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a
convitto.
2.
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto
riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico funzionale di circolo
istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento
della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente
articolo 12.
1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo
ordine scuola (materna, elementare, scuola secondaria di I grado, scuola
secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la
scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più
province. Nell’ambito del singolo
ruolo, il passaggio può essere
richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e
grado di scuola. Nel caso di presentazione
di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo,
il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di
cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni
singola domanda di passaggio di
ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di
concorso, l'ordine di
preferenza di una domanda
rispetto alle altre.
2.
Qualora vengano presentate
domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si
estende a tutte le altre.
3.
Può chiedere il
passaggio di ruolo
il personale in possesso
dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle
idoneità previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che
abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
4.
I docenti collocati fuori ruolo in servizio all’estero possono chiedere il
passaggio di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei
prescritti requisiti.
- ART. 15 -
1.
Le domande, redatte
in conformità degli appositi
moduli, devono contenere tutte le
indicazioni ivi richieste e devono
essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo
le modalità previste dal precedente art. 14.
2.
Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito
nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3.
Per le eventuali rinunce,
revoche o rettifiche si applicano le
precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.
1.
Relativamente alle classi
di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare
n.70/98, prima dell'inizio
delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, i Centri Servizi Amministrativi
devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole
graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del
medesimo istituto. Tali posti
ovviamente vengono detratti
dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti
disponibili i posti che si
rendono vacanti durante le operazioni di
trasferimento in istituti
nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria
d'istituto. L’applicazione della c.m.
n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco
- Alghero - Valenza Po.
2.
Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province
dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a
concorrenza dei posti
necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni
di mobilità i Centri Servizi
Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue
secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli
istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita
la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari
all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i
Centri Servizi Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra
sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste
nella suddetta c.m. n. 70/98.
--------------
(1) Le classi di concorso in questione sono le seguenti:
76/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed
applicazioni gestionali;
87/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed
applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
100/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed
applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle località ladine;
71/a tecnologia e disegno;
7/a arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
24/a disegno e storia del costume;
25/a disegno e storia dell’arte;
61/a storia dell’arte.
(2) La classe di concorso in questione é la seguente:
10/a arte dei metalli e dell’oreficeria
TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO
1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di tre provincie entro i
termini fissati dall’art.2. Le domande di passaggio di ruolo possono
essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento
che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e
B).
3. Le preferenze debbono essere
indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il personale educativo aspirante
al movimento ha la possibilità di chiedere tutti
gli istituti ubicati rispettivamente nell'area
territoriale del comune o della
provincia.
5. L'assegnazione, pertanto, può
essere disposta indifferentemente per
uno qualsiasi degli
istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella
provincia. L'assegnazione
avviene secondo l'ordine
risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
6. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo
indicando istituto, comune, provincia.
7. Il personale educativo deve,
altresì, precisare,
nell'apposito spazio del modulo domanda
di passaggio al ruolo speciale ovvero
al ruolo ordinario,
a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.
1.
Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli
appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e
corredate della relativa
documentazione, sono trasmesse,
con plico a parte, dopo
l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata
e quella dichiarata, entro
3 giorni dalla scadenza del
termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti
scolastici ai Centri Servizi
Amministrativi, salvo quanto successivamente previsto per
il personale educativo in
assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le
domande devono essere
trasmesse al Centro Servizi Amministrativi competente della provincia di titolarità dell'aspirante al
trasferimento. Le domande di
trasferimento del personale educativo
in soprannumero e le relative
graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici ai Centri Servizi
Amministrativi, entro gli stessi
termini, con plico a parte.
2.
I Centri Servizi Amministrativi
procedono alla valutazione delle
domande di movimento
sulla base delle apposite
tabelle allegate al contratto
sulla mobilità del personale della scuola.
3.
I suddetti uffici trattengono
quelle dirette ad
ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità del personale
educativo mentre inviano agli altri
uffici le domande di movimento in provincia diversa.
4.
Il Centro Servizi Amministrativi competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti
sulla base delle citate
tabelle ed al riconoscimento
di eventuali diritti di
precedenza, comunicando
all'istituto di servizio del personale
educativo, per l'immediata
notifica, il punteggio assegnato e gli
eventuali diritti riconosciuti. Il
personale educativo ha facoltà di far pervenire al Centro Servizi Amministrativi, entro
5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo
le indicazioni contenute nell’art.14 del C.C.D.N. del 15 .1.2003. In tale
sede ed entro il termine suddetto il personale
educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già
espresse nel modulo domanda in
modo errato indicando
l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà alla correzione
nel senso indicato dal richiedente
5.
Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti
disposizioni i sopraindicati adempimenti, i Centri Servizi Amministrativi, ai sensi
dell'art.24, 6° comma della legge 241/90, hanno la
facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino
a quando la conoscenza di essi possa impedire od
ostacolare gravemente l'azione amministrativa.
1.
Terminate le operazioni relative ai
trasferimenti ed ai passaggi
di cui alle precedenti disposizioni, il Centro Servizi Amministrativi
competente, utilizzando tutti i
posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna
la sede di titolarità al
personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali
fini, l’Ufficio deve
preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni
di movimento, un numero di posti
pari al personale educativo
che si
trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle
operazioni di movimento.
AVVERTENZE
E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., sia che appartenga al ruolo provinciale ivi compreso il personale trasferito dagli Enti Locali sia, nei limiti previsti dal Contratto sulla mobilità, che risulti di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.
2.
Il personale
proveniente dagli Enti Locali assunto a tempo parziale in attuazione dell’art. 51 bis del C.C.D.N. del 15 /1/2003 può partecipare
alle operazioni di trasferimento.
Tenuto conto che i trasferimenti
vengono disposti sempre su posti a tempo pieno, il suddetto personale una volta trasferito,
può chiedere di convertire il suo rapporto di lavoro da tempo-parziale a
tempo-pieno.
3.
I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta vengono disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati ne
fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il
relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
4.
I trasferimenti degli assistenti
tecnici vengono disposti sulla base
della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei
titoli di accesso delle
prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente
in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui
appartiene il laboratorio di titolarità
dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso
dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9
- RR84, per accedere ad uno dei
laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre,
validi gli attestati
di qualifica specifica
rilasciati ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio
territorialmente competente valuta
se sia stato correttamente
attribuito il codice in
relazione alla specificità dell'attestato, sentita la
commissione di cui all' art. 597 del D.L.vo n.297/94.
Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di
riconversione professionale
relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
- ART. 21 -
DOMANDA
DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO
1.
La domanda di passaggio ad altro
profilo della stessa area é presentata entro
gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse
modalità utilizzando l'apposito modulo
di cui all'allegato c/1. In
particolare nel caso di richiesta
di trasferimento
interprovinciale e di passaggio di
profilo per provincia diversa da quella
di titolarità
l'individuazione della seconda
provincia deve coincidere.
2.
Non si tiene conto della domanda
riferita alla provincia ove ha
sede l'istituto di titolarità qualora risulti accolta
la domanda di passaggio ad altro
profilo nell'ambito della provincia
ovvero di trasferimento ad altra
provincia. Non si tiene altresì conto
della domanda di trasferimento
interprovinciale solo nel
caso in cui risulti
accolta la domanda di passaggio
ad altro profilo per la stessa
provincia diversa da quella di titolarità.
3.
Il personale A.T.A. può richiedere,
qualora risulti in possesso dei titoli
richiesti, il passaggio a più profili della
stessa qualifica. A
tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i
profili richiesti fino ad un
massimo di tre. Nell'apposita sezione del
modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità
che s'intende dare per ciascun
profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di
priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella
dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la
compilazione delle domande.
- ART 22 -
POSTI
RICHIEDIBILI
1.
Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola
elementare e classi di scuola media e quelli istituiti a seguito dei piani di
dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici
sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia
come “elementari” sia come “medie”.