Vademecum su organico e formazione delle classi a.s. 2004/2005.

· Riferimenti Normativi:

C.M. n. 37 del 24.3.2004, Bozza di decreto interministeriale organico a.s. 2004/2005 con relativi allegati tab A, B, B1 C, D, E, CM. N. 29 del 5.3.2004, D.L.vo 19.2.2004 n. 59, Legge 28.3.2003 n. 53, Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 commi 89-90 ( Finanziaria 2004), Decreto Interministeriale n. 131 del 18.12.2002 concernente le dotazioni organiche dell?anno scolastico 2003/2004, legge 448/2001, D.M. 26.6.2000, D.M. 3.6.1999 n. 141 (reca norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap), DPR 275 dell?8.3.1999, art. 40 comma 1, legge 27.12.1997 n. 449 e art. 26 comma 16, legge 23.12.1998 n. 448 (assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap), art. 1, comma 72, legge 23.12.1996 n. 662, art. 26 del DM 24.7.1998 n. 331, art. 1 DM 6.8.1999 n. 200; D.M. 141/99

Consistenza organica regionale.


In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto:

del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione;

della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale,

delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati;

delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

dell'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi;


della configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, rispettivamente per la scuola elementare e la scuola materna;

della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.


Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53, le dotazioni organiche della scuola primaria sono incrementate del numero dei posti riferiti rispettivamente sia all'incremento delle iscrizioni alla scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell?insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi .

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo della bozza di Decreto sugli organici, tali consistenze sono state rideterminate rispetto a quelle relative agli organici di diritto dell'anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto, dell'entità previsionale della popolazione scolastica riferita all'anno 2004/05, dall'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni
di cui è menzione nell'art. 1, comma 1, della suddetta bozza di decreto.

Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l'incidenza del decremento delle platee scolastiche.

In funzione del ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono stati applicati i seguenti criteri:
· per la scuola primaria: sono state apportate contenute e proporzionali riduzioni della dotazione di organico funzionale in quelle province che presentavano quote più consistenti di detto organico;

· per l'istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 35, comma della citata legge n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore;

· per il sostegno: l'organico di diritto rimane confermato nei limiti della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico; la quota di organico aggiuntiva è stata invece rideterminata sulla base del rapporto 1/138 (come previsto dalla legge n. 449/1997) con opportuni temperamenti.

· Ripartizione regionale.

Spetterà ai Direttori Regionali procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base delle conformazioni delle scuole e degli attuali assetti, della consistenza delle platee scolastiche, nonché dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza.

L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono

operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione,


disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali.


· Organico delle istituzioni scolastiche.

Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dellìUfficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.

Il Dirigente scolastico formula al Direttore Regionale la proposta di organico sentiti gli Organi Collegiali sulla base delle esigenze del POF, dopo informazione preventiva alle RSU e OO.SS. provinciali.

I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

Come già evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004, le articolazioni orarie del nuovo ordinamento introdotte con il Decreto legislativo n. 59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l'anno scolastico 2004/2005, a quelle dell'ordinamento previgente.

Ne consegue, pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono confermati, per il prossimo anno scolastico, i criteri che attualmente presiedono alla formazione delle classi ed alla determinazione delle cattedre e dei posti.

· Scuola dell'infanzia.

Nessuna modifica viene apportata, per la scuola dell'infanzia, ai criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale corrispondenza tra le quantità orarie previste dalla previgente normativa e quelle fissate dal Decreto legislativo n. 59/2004.

Al fine, poi, di corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie e di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista di una programmata generalizzazione del servizio, vengono recepiti nell'organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico. Eventuali ulteriori incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge 53/2003 e dal Decreto legislativo n. 59/2004 in materia di anticipi, saranno realizzati in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, a conclusione della fase negoziale attivata in funzione della sperimentazione di nuove professionalità e modalità organizzative.
Pertanto, solo dopo l'acquisizione degli esiti della citata fase negoziale, si darà corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, si valuterà, anche attraverso confronti e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti, se ricorrano le condizioni per l'istituzione di ulteriori sezioni e posti, in relazione a specifiche, particolari esigenze debitamente motivate dal Direttore Regionale.

La CM n. 29/2004 afferma esplicitamente che sono possibili gli anticipi solo se si verifichino tutte le seguenti condizioni:
intese entro il 15 febbraio a livello regionale con gli EE.LL. interessati;
che vi siano state iscrizioni entro quella data (15 febbraio) e non dopo;
che vi sia la delibera da parte degli OO.CC. dal momento che si tratta di materia 'sperimentale';
che sia conclusa la fase negoziale prevista all'art. 43 del CCNL del 24.7.2003 (quindi con un accordo sottoscritto all'Aran) sugli aspetti riguardanti nuove modalità organizzative e nuove professionalità (punto 1.2 della CM n. 29/04).

Pertanto, in assenza anche di una sola delle suddette condizioni, gli anticipi sono illegittimi.


FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA.

(D.I. 331/98 e D.M. 141/99)

Le sezioni sono formate:

di norma con 25 bambine/i per sezione,
minimo per sezioni 15,
in presenza di handicap meno di 25 (tendenzialmente a 20) sulla base:
- natura e gravità,
- esigenze formative dell?alunno disabile,
- situazione generale della classe,
- presenza di più di un alunno handicappato, solo come fatto residuale e se si tratta di handicap lieve.

Procedura

si formano prima le sezioni con alunni handicappati,
si divide poi il restante numero per 25,
gli eventuali resti si ripartiscono tra le diverse sezioni fino ad un massimo di 28.

Esempio di calcolo


Nel caso di iscritti alle sezioni di n. 106 di cui 2 in situazione di handicap.

1) innanzi tutto si formano 2 classe con gli alunni handicappati. Entrambe con 20 alunni (situazione con handicap grave) per un totale di 40 alunni.

2) Gli alunni rimasti sono: 106-40 = 66

3) Il numero residuo si divide per 25 ( 66 : 25 = 2 classe con resto di 16.

Con il resto 16 si forma un'altra classe, considerando che la distribuzione delle due classi comporterebbe un numero di alunni superiore al tetto massimo di 28.

Organico funzionale

Entro il limite dell'organico regionale il Direttore Scolastico Regionale determina l'organico funzionale di ciascun circolo.
L'organico funzionale è costituito dall'organico base e dall'organico aggiuntivo.

Organico base

n. 2 posti per ogni sezione con orario di funzionamento di 8/10 ore al giorno,
n.. 1 posto per ogni sezione con orario di funzionamento soltanto antimeridiano. Tale funzionamento ridotto è comunque da considerarsi residuale in base al D.P.R. 275/99.

Organico aggiuntivo

E' assegnato sulla base di progetti finalizzati a:
· Migliore attuazione degli Orientamenti educativi (DM 3.6.91),
· Diffusione dei processi di innovazione didattica e/o di sperimentazione, ai sensi degli art. 4, 6, 11 del Regolamento sull'autonomia scolastica,
· Realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica,
· Consistente presenza di bambini stranieri,
· Supporto,psico-pedagogico,orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.

· Scuola primaria.

Come è noto, il Decreto legislativo n. 59/2004, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.

Per le ragioni già rappresentate con la circolare n. 29/2004, per il prossimo anno scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento delle attività didattiche rimangono fissate per ciascuna classe in 30 ore settimanali, comprendenti 27 ore obbligatorie e tre ore facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per la scuola. Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali, anch'esse rientranti a pieno titolo nelle complessive consistenze di organico.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato Decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale nell'anno in corso per le attività di tempo pieno; numero che non può subire deroghe e che i Direttori Regionali provvederanno a ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni scolastiche. Con l'occasione si chiarisce che è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

In dipendenza di quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l'anno scolastico 2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal più volte menzionato Decreto legislativo n. 59/2004 e quelli vigenti nel corrente anno scolastico, rimane applicata, per il citato anno 2004/2005, la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria.

Per quel che concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di posti e di ore va quantificato in organico di diritto, e non più, come è avvenuto nell'anno scolastico 2003/2004, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Anche per l'insegnamento della lingua straniera, con riguardo all'individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l'anno scolastico in corso.

Premesso che in tutte le prime classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, nelle classi nelle quali nell'anno scolastico 2003/2004 è stato praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, si proseguirà nello studio di tale lingua.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dall'insegnante di classe in possesso dei requisiti richiesti; in subordine attendono a tale compito gli altri insegnanti facenti parte dell'organico di istituto nel quadro dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Solo in via residuale possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di uno ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno di essi si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

FORMAZIONE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
(D.l. 331/98 e D.M. 141/99)


Le prime classi sono formate:

di norma 25 alunni per classe,
minimo 10 alunni per classe,
le pluriclassi sono costituite con non più di 12 e non meno di 6 alunni,
le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20.
La riduzione delle classi con alunni in situazione di handicap deve tenere conto:
della natura e gravità dell'handicap,
dalle esigenze formative dell'alunno disabile,
della situazione generale della classe,

La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e solo se si tratta di handicap lievi.

Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 alunni

Procedura.

1) Si sommano tutti gli alunni iscritti alla prima classe (tempo normale e tempo pieno)
2) Si formano le classi con l?inserimento degli alunni disabili, rispettando i criteri di cui sopra
3) Il restante numero degli alunni si divide per 25.

Organico funzionale

Entro il limite dell'organico regionale il Direttore Scolastico Regionale determina l'organico funzionale di ciascun circolo.

L'organico funzionale è costituito dall'organico base e dall'organico aggiuntivo.

Organico base


L'organico di base è assegnato automaticamente dal Sistema Informatico del MIUR sulla base dei seguenti parametri:

Numero Plessi,
Numero alunni iscritti,
Gruppi classe,
Orario di funzionamento,
Situazioni di handicap,
Esigenze di lingua straniera.

E' importante che in sede di informazione il Dirigente Scolastico consegni alla RSU copia dei dati che inserisce al Sistema informatico e la stampa dei risultati relativi all'organico di base.

Organico aggiuntivo.

E' assegnato sulla base di progetti e richieste finalizzati a:
· Esigenze di maggior numero di classi, in relazione alle situazioni di handicap o di disagio scolastico,
· Aumento del tempo scuola, correlato alle esigenze economico sociali dell'utenza,
· Particolari e specifiche esigenze demografiche, orografiche e socio culturale del territorio, con particolare riferimento all'inserimento degli alunni stranieri,
· Attività di innovazione e sperimentazione.

Calcolo del sistema informatico

Il calcolo è fatto per plessi

a) Plessi con numero alunni inferiore a 75

1) Organizzazione modulare: 1 posto ogni 10 o frazione superiore a 5
2) Tempo pieno

ALUNNI POSTI ALUNNI POSTI
Fino a 10 2 36-45 6
11-15 2 46-50 7
16-20 3 51-60 8
21-30 4 61-70 9
31-36 5 71-74 10

b) Plessi con numero alunni tra 75 e 125

Dopo la comunicazione al Sistema Informatico del MIUR dei dati relativi al numero degli alunni e della tipologia, per ogni plesso, si stabiliscono i gruppi per anno di corso e per tipologia.

Ogni gruppo è costituito:

Fino ad un massimo di 26 alunni in prima classe,
Fino ad un massimo di 25 alunni in seconda e terza classe,
Fino ad un massimo di 24 alunni in quarta e quinta classe.

Calcolo dell'organico:

a) Struttura Modulare: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 1,33
b) Tempo pieno: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 2
c) Plessi con numero alunni superiore a 125

Calcolo dell'organico:

a) Struttura Modulare: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 1,50
b) Tempo pieno: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 2

NB: In caso di calcolo che comporta una frazione di posto qualsiasi (ad es. moltiplicando 5 classi in un plesso di 100 alunni per il parametro di 1,33 si ottiene un numero di posti pari a 6,65) occorre chiedere e rivendicare sempre arrotondamenti al numero superiore. Tale indicazione è contenuta nelle istruzioni impartite dall?EDS nel 1998, in attuazione dell?organico funzionale e del DM 331/98, istruzioni che sono in vigore dal momento che si fa sempre riferimento al DM 331/98.

· Istruzione secondaria di I grado


Il Decreto legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore, al quale si aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività facoltative opzionali, quantificato in 198 ore annue (articolo 10, comma 2).

Agli orari sopraccitati, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti funzionanti nell'anno scolastico in corso, di cui all'articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino mediamente a 7 ore settimanali).

Tale previsione si applica, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005, alle sole prime classi. Per l'anno 2004-2005, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Decreto in questione, restano confermati, anche per le prime classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, e il numero dei posti istituiti, per l'anno 2003/2004, per le attività di tempo prolungato.

In coerenza con quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate, e il numero dei posti di tempo prolungato non potrà superare, a livello nazionale e regionale, in totale quello attivato nell'anno scolastico 2003/2004.

Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

Con riferimento poi all'incidenza delle Indicazioni nazionali di cui al più volte citato Decreto legislativo sugli attuali quadri-orario di talune discipline, si osserva quanto segue:

a) Lingue comunitarie

È opportuno premettere che l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime classi e non anche le seconde e le terze alle quali si applicherà l'ordinamento previgente. Ciò posto, in sede di determinazione dell'organico di diritto, si terrà conto della sola lingua straniera già autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente anno scolastico con riferimento a ciascuna classe.

Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera.

Una volta quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell'altra lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento sia alle suddette sperimentazioni, sia all'eventuale utilizzo di docenti aventi titolo, si procederà alla rilevazione e alla copertura delle residue necessità nell'ambito dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto e nelle operazioni di utilizzazione e di nuove nomine per il prossimo anno scolastico.


b) Educazione tecnica

In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso secondo quanto stabilito dall'art.14, comma 6 del Decreto legislativo n. 59/2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all'informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un'area della tecnologia. Ad ogni buon fine, con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva di ulteriori indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell'offerta formativa, nell'ambito delle consistenze dell'organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio. Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti, secondo la normativa previgente.
Si precisa infine che la bozza di Decreto interministeriale, prevede che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di Lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà attraverso l'utilizzo degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

FORMAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(D.l. 331/98 e D.M. 141/99)


Le prime classi sono formate:


di norma con 25 alunni per classe,
minimo 15 alunni per classe,
le pluriclassi con non più di 12 alunni,
la formazione di un'unica prima classe può essere costituita, sempre che non vi siano inseriti portatori di handicap, con un numero di alunni fino a 29.

Le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20. La riduzione deve tenere conto:


della natura e gravità dell'handicap,

delle esigenze formative dell'alunno disabile,

della situazione generale della classe.

La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e solo se si tratta di handicap lievi.
Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 alunni.

Procedura.

1) Si sommano tutti gli alunni iscritti alla classe prima
2) Si formano le classi con l'inserimento degli alunni disabili, rispettando i criteri di cui sopra
3) Il restante numero degli alunni si divide per 25
4) Gli eventuali residui (eccedenze) se non è possibile ridistribuire gli alunni tra le scuole viciniori, sono ripartiti tra le diverse classi della stessa scuola senza superare le 26, eccezionalmente le 27 unità, escludendo dalla distribuzione le classi che accolgono alunni in situazioni di handicap.

Nel caso di sfondamento del tetto massimo di 27 per classe la RSU chiede al Dirigente scolastico l'attivazione di un'altra classe.

Esempio di calcolo

Nella scuola media "Ugo Foscolo" tra i nuovi iscritti alla prima classe e la previsione dei ripetenti complessivamente sono n. 96 alunni di cui 2 in situazione di handicap.
1) innanzi tutto si formano 2 classe con gli alunni handicappati. Entrambe con 20 alunni
(situazione con handicap grave) per un totale di 40 alunni.
2) gli alunni rimasti sono: 98-40 = 58,
3) il numero residuo si divide per 25 ( 58: 25 = 2 classe con resto di 8.

Con il resto 8 si forma un'altra classe, considerando che la distribuzione delle due classi comporterebbe un numero di alunni pari a 29, superiore al tetto massimo di 27.

Classi successive alla prima

Le classi successive alla prima sono di regola determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e delle seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, semprechè il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale. E rispettando i criteri numeri utilizzati per la formazione delle prime.
N. B. non è comunque possibile dividere il gruppo classe

Scuole di montagna e piccole isole


Possono essere costituite classi uniche con un numero di alunni inferiore ai valori minimi, ma non inferiore a 10 nelle zone dei comuni montani delle piccole isole ecc?

Tempo prolungato

La presenza nelle scuole o nelle sezioni staccate di classi a tempo prolungato non può dare luogo ad un numero di classi superiore a quello previsto dal calcolo relativo alla formazione delle classi sul totale degli alunni iscritti (somma degli alunni del tempo normale e a tempo prolungato).

Calcolo

I dati numerici su cui operare devono tenere conto di:
1) numero alunni iscritti alla prima classe
2) previsione degli alunni ripetenti
3) altri elementi particolari quali: presenza di nomadi, nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche ecc..

· Istruzione secondaria di II grado.

Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado vengono confermate le innovazioni introdotte al Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici dell'anno scolastico 2003/2004 con un'unica modifica riferita all'articolazione delle prime classi.
Le conferme pertanto riguardano:

La riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004.
Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all'avvenuto completamento sino a 18 ore dell'orario delle cattedre interne.
I posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.


La costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, per la quale si richiede, analogamente a quanto disposto nell'a.s. 2003/04 e in deroga al comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/1998, un numero minimo di 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell'11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

È consentita, al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa, la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all?accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Si ritiene infine di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.


FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA 2° GRADO
(D.l. 331/98 e D.M. 141/99)


· Le prime classi sono costituite di regola con non meno di 25 alunni.

· Le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20. La riduzione deve tenere conto:

della natura e gravità dell'handicap,

delle esigenze formative dell'alunno disabile

della situazione generale della classe

La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e solo se si tratta di handicap lievi.

Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 alunni

Classi iniziali.

Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe liceo classico, seconda classe magistrale, terza classe liceo artistico, scientifico e dell'istituto tecnico), sono costituite secondo i parametri delle prime classi.

Procedura

1) Si sommano tutti gli alunni delle classi iniziali, tenendo distinti solo i corsi normali e/o sperimentali dagli indirizzi.
2) Si formano le classi con l?inserimento degli alunni disabili, rispettando i criteri di cui sopra
3) Il restante numero degli alunni si divide per 25.
4) Gli eventuali residui (eccedenze) se non è possibile ridistribuire gli alunni tra le scuole viciniori, sono ripartiti tra le diverse classi della stessa scuola senza superare le 28 unità ed escludendo dalla distribuzione le classi che accolgono alunni in situazioni di handicap.
Nel caso di sfondamento del tetto massimo di 28 per classe la RSU chiede al Dirigente scolastico l'attivazione di un'altra classe.

Classe unica

Si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste sono meno di trenta e con un numero minimo di 20.

Calcolo

Nella previsione degli alunni è necessario tener conto di:
numero alunni iscritti alla prima classe
serie storica dei tassi di ripetenza
altri elementi particolari quali:nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche ecc..
le dimensioni delle aule rispetto al numero degli alunni

Istituti con diverse tipologie.

Negli istituti nei quali siano annesse sezioni di diverso tipo ( licei e commerciali, tecnici e magistrali ecc..) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipologia.

Indirizzi

Negli istituti in cui siano presenti corsi a più indirizzi il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo.

L'esistenza di elementi obiettivi che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori ecc..) deve risultare da specifica documentazione.
In tale caso le classi non potranno essere costitute con non meno di 20 alunni.


Classi articolate


Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi articolate al proprio interno in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti rispetto agli insegnamenti di indirizzo. In tal caso la costituzione della classe non può avere un numero complessivo di alunni inferiore a 27. Il gruppo di indirizzo di minore consistenza deve essere costituiti da almeno 12 studenti.
Negli Istituti Professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica,. Sono, invece, consentite nelle terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (Agrario, elettronico, meccanico, ecc..), nonché nei corsi post-qualifica.

Classi intermedie


Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi iniziali, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20 (esempio: una seconda con 16 alunni e un'altra con 24).
Classi terminali

Le classi terminali sono costituite di norma in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico corrente. In caso di numero esiguo di alunni possono essere accorpate purché non venga frazionato il gruppo classe.

· Dotazione organica di sostegno.

La dotazione organica dei posti di sostegno per l?integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E allegato al Decreto sugli organici.

Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell?articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell?articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

· Educazione degli adulti.

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004. Ciò anche in previsione di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte dei Direttori Regionali, volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

· Sezioni ospedaliere.

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell?istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

· Istituzioni educative.

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.


· Scuole di lingua slovena.

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell?Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.






· Adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto

Per quanto riguarda l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto:

possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi;

sono tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.

Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il regolare avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in debito conto la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che influiscono sulla consistenza delle platee scolastiche.

E' appena il caso di far presente che la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333 /2001, non costituisce un'operazione ordinaria ma riveste carattere eccezionale e deve rivelarsi assolutamente indispensabile per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto.

Tale adempimento deve essere formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai CSA di riferimento e alle SS.LL. medesime per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

Si ricorda altresì, che l'accorpamento delle classi, allorché il numero degli alunni accertato nelle fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle previsioni, si configura come un' operazione obbligatoria per i dirigenti scolasti e per Uffici competenti.

Si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di una attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte il mantenimento di classi ingiustificatamente sottodimensionate, dall'altra la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto.

Sulle situazioni sopraccennate i direttori regionali. eserciteranno azione di vigilanza e di controllo nell'ottica del rigoroso rispetto della normativa vigente e di una oculata razionalizzazione delle risorse.
Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni. La stessa legge finanziaria n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.

Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell?articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992.

· Verifiche e monitoraggio.

Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre chiaro e aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. In relazione a tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in particolare, il monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale.


· Ruolo delle RSU.

Ricordiamo che la formazione delle classi e la conseguente determinazione dell'organico non è materia di contrattazione, ma di confronto (diritto d'informazione). Su tale materia la competenza del collegio dei docenti è quella di definire i criteri generali dal punto di vista didattico, tenendo presente il Piano dell'offerta Formativa.

Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal collegio e dopo essersi confrontato con la RSU assume la responsabilità delle scelte.

Pertanto il ruolo della RSU, oltre ad una verifica ed un controllo dell'applicazione della procedura e delle norme, rappresenta formalmente al Dirigente Scolastico tutte le reali esigenze di organico dell'istituzione scolastica.

Poiché sarà estremamente difficile avere ulteriori posti in organico di fatto è opportuno che la scuola presenti da subito tutte le richieste di organico ritenute necessarie per l'attuazione del P.O.F. e le eventuali esigenze sopravvenute ivi compresa arrotondamenti per eccesso relativamente alla scuola primaria

E' opportuno che tutti i dati e le difficoltà vengano subito comunicati al sindacato provinciale.
E' comunque opportuno che le richieste di organico della Rsu vengano verbalizzate, compresa l'attivazione di nuove sezioni (scuola materna) o classi a fronte di richieste dell'utenza.