·
Riferimenti Normativi:
C.M. n. 37 del 24.3.2004, Bozza di decreto interministeriale organico
a.s. 2004/2005 con relativi allegati tab A, B, B1 C, D, E, CM. N. 29 del
5.3.2004, D.L.vo 19.2.2004 n. 59, Legge 28.3.2003 n. 53, Legge 24.12.2003
n. 350 art. 3 commi 89-90 ( Finanziaria 2004), Decreto Interministeriale
n. 131 del 18.12.2002 concernente le dotazioni organiche dell?anno scolastico
2003/2004, legge 448/2001, D.M. 26.6.2000, D.M. 3.6.1999 n. 141 (reca
norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap),
DPR 275 dell?8.3.1999, art. 40 comma 1, legge 27.12.1997 n. 449 e art.
26 comma 16, legge 23.12.1998 n. 448 (assegnazione dei posti per attività
di sostegno agli alunni portatori di handicap), art. 1, comma 72, legge
23.12.1996 n. 662, art. 26 del DM 24.7.1998 n. 331, art. 1 DM 6.8.1999
n. 200; D.M. 141/99
Consistenza organica regionale.
In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni
organiche sono assegnate a livello regionale. Tali consistenze, definite
in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica
e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono
conto:
del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna
regione;
della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione
provinciale,
delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati;
delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
dell'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli
stessi nelle classi e nei plessi;
della configurazione degli organici funzionali, così come prevista
rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal
decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, rispettivamente per la scuola
elementare e la scuola materna;
della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni
in particolari situazioni di disagio.
Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche
sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli
relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento
delle singole istituzioni scolastiche.
Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo
2003, n. 53, le dotazioni organiche della scuola primaria sono incrementate
del numero dei posti riferiti rispettivamente sia all'incremento delle
iscrizioni alla scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione
dell?insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi .
Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle
tabelle allegate al testo della bozza di Decreto sugli organici, tali
consistenze sono state rideterminate rispetto a quelle relative agli organici
di diritto dell'anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero degli
alunni risultanti dall'organico di fatto, dell'entità previsionale
della popolazione scolastica riferita all'anno 2004/05, dall'andamento
delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché
delle situazioni
di cui è menzione nell'art. 1, comma 1, della suddetta bozza di
decreto.
Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune
realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono
stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato
l'incidenza del decremento delle platee scolastiche.
In
funzione del ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono
stati applicati i seguenti criteri:
· per la scuola primaria: sono state apportate contenute
e proporzionali riduzioni della dotazione di organico funzionale in
quelle province che presentavano quote più consistenti di detto
organico;
· per l'istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nell'art. 35, comma della citata legge
n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre
attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore;
· per il sostegno: l'organico di diritto rimane confermato
nei limiti della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico;
la quota di organico aggiuntiva è stata invece rideterminata
sulla base del rapporto 1/138 (come previsto dalla legge n. 449/1997)
con opportuni temperamenti.
· Ripartizione regionale.
Spetterà ai Direttori Regionali procedere alla ripartizione di
tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base
delle conformazioni delle scuole e degli attuali assetti, della consistenza
delle platee scolastiche, nonché dei criteri indicati dalle disposizioni
vigenti.
I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi
utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà
territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione
dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica
e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione
con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici,
finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della
materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti
e delle situazioni problematiche.
I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le
Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo
nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze
organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza.
L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle
specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento
delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità
di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve,
altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche
situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle
piccole isole.
I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni
sindacali, possono
operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione,
disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità,
anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza
didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle
dotazioni regionali.
· Organico delle istituzioni
scolastiche.
Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale
dellìUfficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi
collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine,
i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al
Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta
formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte
a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa
e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica
negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente
alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.
Il Dirigente scolastico formula al Direttore Regionale la proposta di
organico sentiti gli Organi Collegiali sulla base delle esigenze del
POF, dopo informazione preventiva alle RSU e OO.SS. provinciali.
I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate
dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli
ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni
effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere
definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche
interessate e al Sistema informativo.
Come già evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004,
le articolazioni orarie del nuovo ordinamento introdotte con il Decreto
legislativo n. 59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l'anno
scolastico 2004/2005, a quelle dell'ordinamento previgente.
Ne consegue, pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono
confermati, per il prossimo anno scolastico, i criteri che attualmente
presiedono alla formazione delle classi ed alla determinazione delle
cattedre e dei posti.
· Scuola dell'infanzia.
Nessuna modifica viene apportata, per la scuola dell'infanzia, ai
criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione
degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale
corrispondenza tra le quantità orarie previste dalla previgente
normativa e quelle fissate dal Decreto legislativo n. 59/2004.
Al fine, poi, di corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie
e di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista
di una programmata generalizzazione del servizio, vengono recepiti nell'organico
di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati
in organico di fatto per il corrente anno scolastico. Eventuali ulteriori
incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione delle
innovazioni introdotte dalla legge 53/2003 e dal Decreto legislativo
n. 59/2004 in materia di anticipi, saranno realizzati in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, a conclusione della
fase negoziale attivata in funzione della sperimentazione di nuove professionalità
e modalità organizzative.
Pertanto, solo dopo l'acquisizione degli esiti della citata fase negoziale,
si darà corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre
in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto,
si valuterà, anche attraverso confronti e approfondimenti da
effettuare nelle sedi competenti, se ricorrano le condizioni per l'istituzione
di ulteriori sezioni e posti, in relazione a specifiche, particolari
esigenze debitamente motivate dal Direttore Regionale.
La CM n. 29/2004 afferma esplicitamente che sono possibili gli anticipi
solo se si verifichino tutte le seguenti condizioni:
intese entro il 15 febbraio a livello regionale con gli EE.LL. interessati;
che vi siano state iscrizioni entro quella data (15 febbraio) e non
dopo;
che vi sia la delibera da parte degli OO.CC. dal momento che si tratta
di materia 'sperimentale';
che sia conclusa la fase negoziale prevista all'art. 43 del CCNL del
24.7.2003 (quindi con un accordo sottoscritto all'Aran) sugli aspetti
riguardanti nuove modalità organizzative e nuove professionalità
(punto 1.2 della CM n. 29/04).
Pertanto, in assenza anche di una sola delle suddette condizioni, gli
anticipi sono illegittimi.
FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA.
(D.I. 331/98 e D.M. 141/99)
Le sezioni sono formate:
di norma con 25 bambine/i per sezione,
minimo per sezioni 15,
in presenza di handicap meno di 25 (tendenzialmente a 20) sulla base:
- natura e gravità,
- esigenze formative dell?alunno disabile,
- situazione generale della classe,
- presenza di più di un alunno handicappato, solo come fatto
residuale e se si tratta di handicap lieve.
Procedura
si formano prima le sezioni con alunni handicappati,
si divide poi il restante numero per 25,
gli eventuali resti si ripartiscono tra le diverse sezioni fino ad un
massimo di 28.
Esempio di calcolo
Nel caso di iscritti alle sezioni di n. 106 di cui 2 in situazione di
handicap.
1) innanzi tutto si formano 2 classe con gli alunni handicappati. Entrambe
con 20 alunni (situazione con handicap grave) per un totale di 40 alunni.
2) Gli alunni rimasti sono: 106-40 = 66
3) Il numero residuo si divide per 25 ( 66 : 25 = 2 classe con resto
di 16.
Con il resto 16 si forma un'altra classe, considerando che la distribuzione
delle due classi comporterebbe un numero di alunni superiore al tetto
massimo di 28.
Organico funzionale
Entro il limite dell'organico regionale il Direttore Scolastico Regionale
determina l'organico funzionale di ciascun circolo.
L'organico funzionale è costituito dall'organico base e dall'organico
aggiuntivo.
Organico base
n. 2 posti per ogni sezione con orario di funzionamento di 8/10 ore
al giorno,
n.. 1 posto per ogni sezione con orario di funzionamento soltanto antimeridiano.
Tale funzionamento ridotto è comunque da considerarsi residuale
in base al D.P.R. 275/99.
Organico aggiuntivo
E' assegnato sulla base di progetti finalizzati a:
· Migliore attuazione degli Orientamenti educativi (DM 3.6.91),
· Diffusione dei processi di innovazione didattica e/o di sperimentazione,
ai sensi degli art. 4, 6, 11 del Regolamento sull'autonomia scolastica,
· Realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione
scolastica,
· Consistente presenza di bambini stranieri,
· Supporto,psico-pedagogico,orientamento scolastico, progettazione
educativa e valutazione dei processi formativi.
· Scuola primaria.
Come è noto, il Decreto legislativo n. 59/2004, all'articolo
7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di
990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio di 891 ore e di
quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il
tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella
sua estensione massima, è di 330 ore annue.
Per
le ragioni già rappresentate con la circolare n. 29/2004, per
il prossimo anno scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento
delle attività didattiche rimangono fissate per ciascuna classe
in 30 ore settimanali, comprendenti 27 ore obbligatorie e tre ore facoltative
opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per la scuola. Alle citate
30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente
riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima,
è pari a 10 ore settimanali, anch'esse rientranti a pieno titolo
nelle complessive consistenze di organico.
Per
l'anno scolastico 2004/2005, in base a quanto previsto dall'art. 15
del citato Decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato numero
dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale
nell'anno in corso per le attività di tempo pieno; numero che
non può subire deroghe e che i Direttori Regionali provvederanno
a ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni scolastiche.
Con l'occasione si chiarisce che è consentita l'organizzazione
del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni
a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.
In
dipendenza di quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l'anno scolastico
2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal
più volte menzionato Decreto legislativo n. 59/2004 e quelli
vigenti nel corrente anno scolastico, rimane applicata, per il citato
anno 2004/2005, la normativa che disciplina la determinazione delle
dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria.
Per
quel che concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle
prime e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di posti
e di ore va quantificato in organico di diritto, e non più, come
è avvenuto nell'anno scolastico 2003/2004, in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.
Anche
per l'insegnamento della lingua straniera, con riguardo all'individuazione
delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di
ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione
degli organici per l'anno scolastico in corso.
Premesso
che in tutte le prime classi dovrà essere impartito l'insegnamento
della lingua inglese, nelle classi nelle quali nell'anno scolastico
2003/2004 è stato praticato l'insegnamento di una lingua straniera
diversa dall'inglese, si proseguirà nello studio di tale lingua.
Si
rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n.448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato
prioritariamente dall'insegnante di classe in possesso dei requisiti
richiesti; in subordine attendono a tale compito gli altri insegnanti
facenti parte dell'organico di istituto nel quadro dell'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse. Solo in via residuale possono essere
attivati posti da assegnare a docenti specialisti, in ragione, di regola,
di uno ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno di essi si raggiungano
almeno 18 ore di insegnamento.
FORMAZIONE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
(D.l. 331/98 e D.M. 141/99)
Le prime classi sono formate:
di norma 25 alunni per classe,
minimo 10 alunni per classe,
le pluriclassi sono costituite con non più di 12 e non meno di
6 alunni,
le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite
con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20.
La riduzione delle classi con alunni in situazione
di handicap deve tenere conto:
della natura e gravità dell'handicap,
dalle esigenze formative dell'alunno disabile,
della situazione generale della classe,
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella
stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e
solo se si tratta di handicap lievi.
Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà
di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con
meno di 20 alunni
Procedura.
1) Si sommano tutti gli alunni iscritti alla prima classe (tempo normale
e tempo pieno)
2) Si formano le classi con l?inserimento degli alunni disabili, rispettando
i criteri di cui sopra
3) Il restante numero degli alunni si divide per 25.
Organico funzionale
Entro il limite dell'organico regionale il Direttore Scolastico Regionale
determina l'organico funzionale di ciascun circolo.
L'organico funzionale è costituito dall'organico base e dall'organico
aggiuntivo.
Organico base
L'organico di base è assegnato automaticamente dal Sistema Informatico
del MIUR sulla base dei seguenti parametri:
Numero Plessi,
Numero alunni iscritti,
Gruppi classe,
Orario di funzionamento,
Situazioni di handicap,
Esigenze di lingua straniera.
E' importante che in sede di informazione il Dirigente Scolastico consegni
alla RSU copia dei dati che inserisce al Sistema informatico e la stampa
dei risultati relativi all'organico di base.
Organico aggiuntivo.
E' assegnato sulla base di progetti e richieste finalizzati a:
· Esigenze di maggior numero di classi, in relazione alle situazioni
di handicap o di disagio scolastico,
· Aumento del tempo scuola, correlato alle esigenze economico
sociali dell'utenza,
· Particolari e specifiche esigenze demografiche, orografiche
e socio culturale del territorio, con particolare riferimento all'inserimento
degli alunni stranieri,
· Attività di innovazione e sperimentazione.
Calcolo del sistema informatico
Il calcolo è fatto per plessi
a) Plessi con numero alunni inferiore a 75
1) Organizzazione modulare: 1 posto ogni 10 o frazione superiore a 5
2) Tempo pieno
| ALUNNI |
POSTI
|
ALUNNI |
POSTI
|
| Fino
a 10 |
2 |
36-45
|
6 |
| 11-15 |
2 |
46-50
|
7
|
| 16-20
|
3 |
51-60 |
8 |
| 21-30 |
4 |
61-70
|
9 |
| 31-36
|
5 |
71-74 |
10 |
b) Plessi con numero alunni tra 75 e 125
Dopo la comunicazione al Sistema Informatico del MIUR dei dati relativi
al numero degli alunni e della tipologia, per ogni plesso, si stabiliscono
i gruppi per anno di corso e per tipologia.
Ogni gruppo è costituito:
Fino ad un massimo di 26 alunni in prima classe,
Fino ad un massimo di 25 alunni in seconda e terza classe,
Fino ad un massimo di 24 alunni in quarta e quinta classe.
Calcolo dell'organico:
a) Struttura Modulare: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi
X 1,33
b) Tempo pieno: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 2
c) Plessi con numero alunni superiore a 125
Calcolo dell'organico:
a) Struttura Modulare: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi
X 1,50
b) Tempo pieno: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 2
NB: In caso di calcolo che comporta una frazione di posto qualsiasi
(ad es. moltiplicando 5 classi in un plesso di 100 alunni per il parametro
di 1,33 si ottiene un numero di posti pari a 6,65) occorre chiedere
e rivendicare sempre arrotondamenti al numero superiore. Tale indicazione
è contenuta nelle istruzioni impartite dall?EDS nel 1998, in
attuazione dell?organico funzionale e del DM 331/98, istruzioni che
sono in vigore dal momento che si fa sempre riferimento al DM 331/98.
· Istruzione secondaria di I grado
Il Decreto legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio
annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore, al
quale si aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività
facoltative opzionali, quantificato in 198 ore annue (articolo 10, comma
2).
Agli orari sopraccitati, fermo restando il limite costituito dal numero
complessivo dei posti funzionanti nell'anno scolastico in corso, di
cui all'articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente
riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima,
è di 231 ore annue (sino mediamente a 7 ore settimanali).
Tale previsione si applica, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005,
alle sole prime classi. Per l'anno 2004-2005, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 14 e 15 del Decreto in questione, restano confermati,
anche per le prime classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati
dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni,
e il numero dei posti istituiti, per l'anno 2003/2004, per le attività
di tempo prolungato.
In coerenza con quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative
opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere
assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate, e il
numero dei posti di tempo prolungato non potrà superare, a livello
nazionale e regionale, in totale quello attivato nell'anno scolastico
2003/2004.
Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria è consentita
l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni
e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente
di posti assegnato.
Con riferimento poi all'incidenza delle Indicazioni nazionali di cui
al più volte citato Decreto legislativo sugli attuali quadri-orario
di talune discipline, si osserva quanto segue:
a) Lingue comunitarie
È opportuno premettere che l'insegnamento delle due lingue comunitarie
riguarderà solo le prime classi e non anche le seconde e le terze
alle quali si applicherà l'ordinamento previgente. Ciò
posto, in sede di determinazione dell'organico di diritto, si terrà
conto della sola lingua straniera già autorizzata in ciascun
corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente
anno scolastico con riferimento a ciascuna classe.
Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni
in atto della seconda lingua straniera.
Una volta quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell'altra
lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento
sia alle suddette sperimentazioni, sia all'eventuale utilizzo di docenti
aventi titolo, si procederà alla rilevazione e alla copertura
delle residue necessità nell'ambito dell'adeguamento dell'organico
di diritto alle situazioni di fatto e nelle operazioni di utilizzazione
e di nuove nomine per il prossimo anno scolastico.
b) Educazione tecnica
In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso
secondo quanto stabilito dall'art.14, comma 6 del Decreto legislativo
n. 59/2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all'insegnamento
di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare
"Matematica, scienze e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre
ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in
questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività
facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all'informatica
e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute.
Tanto anche in previsione della costituzione di un'area della tecnologia.
Ad ogni buon fine, con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva
di ulteriori indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti
da effettuare nelle sedi competenti.
c) Strumento musicale
Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed
attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca,
in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma
e con il piano dell'offerta formativa, nell'ambito delle consistenze
dell'organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti
e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati
già forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le
procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio.
Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano
per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e
dei posti, secondo la normativa previgente.
Si precisa infine che la bozza di Decreto interministeriale, prevede
che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di Lingua
straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento
avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni
secondo la normale procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà
attraverso l'utilizzo degli spezzoni residui, presenti nella scuola
complessivamente intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con
l'estensione anche alle cattedre orario esterne.
FORMAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(D.l. 331/98 e D.M. 141/99)
Le prime classi sono formate:
di norma con 25 alunni per classe,
minimo 15 alunni per classe,
le pluriclassi con non più di 12 alunni,
la formazione di un'unica prima classe può essere costituita,
sempre che non vi siano inseriti portatori di handicap, con un numero
di alunni fino a 29.
Le classi con alunni in situazione di handicap
possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente
fino a 20. La riduzione deve tenere conto:
della natura e gravità dell'handicap,
delle esigenze formative dell'alunno disabile,
della situazione generale della classe.
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella
stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e
solo se si tratta di handicap lievi.
Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà
di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con
meno di 20 alunni.
Procedura.
1) Si sommano tutti gli alunni iscritti alla classe prima
2) Si formano le classi con l'inserimento degli alunni disabili, rispettando
i criteri di cui sopra
3) Il restante numero degli alunni si divide per 25
4) Gli eventuali residui (eccedenze) se non è possibile ridistribuire
gli alunni tra le scuole viciniori, sono ripartiti tra le diverse classi
della stessa scuola senza superare le 26, eccezionalmente le 27 unità,
escludendo dalla distribuzione le classi che accolgono alunni in situazioni
di handicap.
Nel caso di sfondamento del tetto massimo di 27 per classe la RSU chiede
al Dirigente scolastico l'attivazione di un'altra classe.
Esempio di calcolo
Nella scuola media "Ugo Foscolo" tra i nuovi iscritti alla
prima classe e la previsione dei ripetenti complessivamente sono n.
96 alunni di cui 2 in situazione di handicap.
1) innanzi tutto si formano 2 classe con gli alunni handicappati. Entrambe
con 20 alunni
(situazione con handicap grave) per un totale di 40 alunni.
2) gli alunni rimasti sono: 98-40 = 58,
3) il numero residuo si divide per 25 ( 58: 25 = 2 classe con resto
di 8.
Con il resto 8 si forma un'altra classe, considerando che la distribuzione
delle due classi comporterebbe un numero di alunni pari a 29, superiore
al tetto massimo di 27.
Classi successive alla prima
Le classi successive alla prima sono di regola determinate rispettivamente
in numero pari a quello delle prime e delle seconde funzionanti nel
corrente anno scolastico, semprechè il numero medio di alunni
per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere
alla ricomposizione delle classi tenendo distinte le classi a tempo
prolungato dalle classi a tempo normale. E rispettando i criteri numeri
utilizzati per la formazione delle prime.
N. B. non è comunque possibile dividere il gruppo classe
Scuole di montagna e piccole isole
Possono essere costituite classi uniche con un numero di alunni inferiore
ai valori minimi, ma non inferiore a 10 nelle zone dei comuni montani
delle piccole isole ecc?
Tempo prolungato
La presenza nelle scuole o nelle sezioni staccate di classi a tempo
prolungato non può dare luogo ad un numero di classi superiore
a quello previsto dal calcolo relativo alla formazione delle classi
sul totale degli alunni iscritti (somma degli alunni del tempo normale
e a tempo prolungato).
Calcolo
I dati numerici su cui operare devono tenere conto di:
1) numero alunni iscritti alla prima classe
2) previsione degli alunni ripetenti
3) altri elementi particolari quali: presenza di nomadi, nuovi insediamenti
urbani, tendenze demografiche ecc..
· Istruzione secondaria di
II grado.
Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado
vengono confermate le innovazioni introdotte al Decreto interministeriale
relativo alla determinazione degli organici dell'anno scolastico 2003/2004
con un'unica modifica riferita all'articolazione delle prime classi.
Le conferme pertanto riguardano:
La riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario
inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà
dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle
sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004.
Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria
2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino
situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità
su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità
di mantenimento della titolarità rimane subordinata all'avvenuto
completamento sino a 18 ore dell'orario delle cattedre interne.
I posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare
le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
La costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata,
sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo
corso, per la quale si richiede, analogamente a quanto disposto nell'a.s.
2003/04 e in deroga al comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/1998,
un numero minimo di 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell'11
aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati
in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell'ambito
del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti
rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed
eccezionali esigenze.
È consentita, al fine di garantire il pluralismo dell'offerta
formativa, la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate da
un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo
di studio di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno
con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale
24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all?accorpamento delle classi
finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di
alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente
per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di
istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i
diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità
per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in
cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione"
richiesti.
Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di
risorse e l'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano,
per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente
numero di alunni.
Si ritiene infine di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di
nuovi indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento
del numero dei posti complessivamente assegnati.
FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA 2° GRADO
(D.l. 331/98 e D.M. 141/99)
· Le prime classi sono costituite di regola con non meno di 25
alunni.
· Le classi con alunni in situazione di handicap possono essere
costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20.
La riduzione deve tenere conto:
della natura e gravità dell'handicap,
delle esigenze formative dell'alunno disabile
della situazione generale della classe
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella
stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e
solo se si tratta di handicap lievi.
Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà
di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con
meno di 20 alunni
Classi iniziali.
Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe
liceo classico, seconda classe magistrale, terza classe liceo artistico,
scientifico e dell'istituto tecnico), sono costituite secondo i parametri
delle prime classi.
Procedura
1) Si sommano tutti gli alunni delle classi iniziali, tenendo distinti
solo i corsi normali e/o sperimentali dagli indirizzi.
2) Si formano le classi con l?inserimento degli alunni disabili, rispettando
i criteri di cui sopra
3) Il restante numero degli alunni si divide per 25.
4) Gli eventuali residui (eccedenze) se non è possibile ridistribuire
gli alunni tra le scuole viciniori, sono ripartiti tra le diverse classi
della stessa scuola senza superare le 28 unità ed escludendo
dalla distribuzione le classi che accolgono alunni in situazioni di
handicap.
Nel caso di sfondamento del tetto massimo di 28 per classe la RSU chiede
al Dirigente scolastico l'attivazione di un'altra classe.
Classe unica
Si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste sono meno
di trenta e con un numero minimo di 20.
Calcolo
Nella previsione degli alunni è necessario tener conto di:
numero alunni iscritti alla prima classe
serie storica dei tassi di ripetenza
altri elementi particolari quali:nuovi insediamenti urbani, tendenze
demografiche ecc..
le dimensioni delle aule rispetto al numero degli alunni
Istituti con diverse tipologie.
Negli istituti nei quali siano annesse sezioni di diverso tipo ( licei
e commerciali, tecnici e magistrali ecc..) il numero delle classi è
determinato separatamente per ogni tipologia.
Indirizzi
Negli istituti in cui siano presenti corsi a più indirizzi il
numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo.
L'esistenza di elementi obiettivi che rendono necessaria la costituzione
di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule
e laboratori ecc..) deve risultare da specifica documentazione.
In tale caso le classi non potranno essere costitute con non meno di
20 alunni.
Classi articolate
Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti
d'arte, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee,
può essere consentita la costituzione di classi articolate al
proprio interno in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché
gli insegnamenti comuni siano prevalenti rispetto agli insegnamenti
di indirizzo. In tal caso la costituzione della classe non può
avere un numero complessivo di alunni inferiore a 27. Il gruppo di indirizzo
di minore consistenza deve essere costituiti da almeno 12 studenti.
Negli Istituti Professionali non sono ammesse classi articolate nel
primo biennio dei corsi di qualifica,. Sono, invece, consentite nelle
terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo
(Agrario, elettronico, meccanico, ecc..), nonché nei corsi post-qualifica.
Classi intermedie
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti
classi iniziali, purché siano formate con un numero medio di
alunni non inferiore a 20 (esempio: una seconda con 16 alunni e un'altra
con 24).
Classi terminali
Le classi terminali sono costituite di norma in numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico
corrente. In caso di numero esiguo di alunni possono essere accorpate
purché non venga frazionato il gruppo classe.
· Dotazione organica di sostegno.
La dotazione organica dei posti di sostegno per l?integrazione degli
alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate
nella tabella E allegato al Decreto sugli organici.
Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun
grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della
consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali
assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla
effettiva presenza di alunni disabili.
Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza
tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2,
nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell?articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell?articolo 26 comma
16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati,
con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato,
ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al
termine delle attività didattiche.
· Educazione degli adulti.
Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti le relative consistenze
di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale,
le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004.
Ciò anche in previsione di una complessiva revisione e di una
disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza
di puntuali e attente verifiche da parte dei Direttori Regionali, volte
a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle
effettive frequenze, debbano subire riduzioni.
· Sezioni ospedaliere.
Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell?istruzione secondaria di
II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168,
istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle
dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art.
4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è
effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla
situazione di fatto.
· Istituzioni educative.
Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di
cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre
2002.
· Scuole di lingua slovena.
1 Con proprio decreto il Direttore generale dell?Ufficio regionale del
Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli
istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
· Adeguamento dell'organico
di diritto alle situazioni di fatto
Per quanto riguarda l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni
di fatto, la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l'interpretazione autentica
dell'art. 3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti
scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle
situazioni di fatto:
possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili
nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto
nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi;
sono tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il
numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non
più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.
Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto
e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la
corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il regolare
avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei
dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione
delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni
siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in debito
conto la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze
e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le
aree di riferimento e le variabili che influiscono sulla consistenza
delle platee scolastiche.
E' appena il caso di far presente che la possibilità da parte
dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art.
3 della legge n. 333 /2001, non costituisce un'operazione ordinaria
ma riveste carattere eccezionale e deve rivelarsi assolutamente indispensabile
per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede
di determinazione dell'organico di diritto.
Tale adempimento deve essere formalizzato con provvedimento motivato
da comunicare tempestivamente ai CSA di riferimento e alle SS.LL. medesime
per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
Si ricorda altresì, che l'accorpamento delle classi, allorché
il numero degli alunni accertato nelle fase di adeguamento dell'organico
di diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle previsioni,
si configura come un' operazione obbligatoria per i dirigenti scolasti
e per Uffici competenti.
Si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di una attenta
gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio
da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una
parte il mantenimento di classi ingiustificatamente sottodimensionate,
dall'altra la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto
nell'organico di diritto.
Sulle situazioni sopraccennate i direttori regionali. eserciteranno
azione di vigilanza e di controllo nell'ottica del rigoroso rispetto
della normativa vigente e di una oculata razionalizzazione delle risorse.
Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto
divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1°
settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.
La stessa legge finanziaria n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità
di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente
Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.
Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle
ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione
per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455
e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati
in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato
su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività
didattiche.
L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni,
di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è
autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell?articolo 35, comma
7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale
che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo
3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992.
· Verifiche e monitoraggio.
Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre
chiaro e aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare
il corretto impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti
assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e
delle fasi volte alla determinazione degli organici. In relazione a
tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in particolare, il monitoraggio
delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale
e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che gli incrementi
delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle
effettive necessità.
L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura
la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il
profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della
normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali
regionali, dal canto loro, si avvalgono dell'apposita struttura costituita
presso ciascuno Ufficio scolastico regionale.
· Ruolo delle RSU.
Ricordiamo che la formazione delle classi e la conseguente determinazione
dell'organico non è materia di contrattazione, ma di confronto
(diritto d'informazione). Su tale materia la competenza del collegio
dei docenti è quella di definire i criteri generali dal punto
di vista didattico, tenendo presente il Piano dell'offerta Formativa.
Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal
collegio e dopo essersi confrontato con la RSU assume la responsabilità
delle scelte.
Pertanto il ruolo della RSU, oltre ad una verifica ed un controllo dell'applicazione
della procedura e delle norme, rappresenta formalmente al Dirigente
Scolastico tutte le reali esigenze di organico dell'istituzione scolastica.
Poiché sarà estremamente difficile avere ulteriori posti
in organico di fatto è opportuno che la scuola presenti da subito
tutte le richieste di organico ritenute necessarie per l'attuazione
del P.O.F. e le eventuali esigenze sopravvenute ivi compresa arrotondamenti
per eccesso relativamente alla scuola primaria
E' opportuno che tutti i dati e le difficoltà vengano subito
comunicati al sindacato provinciale.
E' comunque opportuno che le richieste di organico della Rsu vengano
verbalizzate, compresa l'attivazione di nuove sezioni (scuola materna)
o classi a fronte di richieste dell'utenza.
|