Art. 1
(Delega in materia di norme generali sullistruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze
e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad
emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e
dellautonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sullistruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale.
. Fatto salvo quanto specificamente previsto dallarticolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca
predispone, entro 90 giorni dallentrata in vigore della legge
medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
allapprovazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:
) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo dellautonomia;
) dellistituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
) della valorizzazione professionale del personale docente;
) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione
e formazione;
) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica
superiore e per leducazione degli adulti;
) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate,
con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le
stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
. I decreti di cui allarticolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con losservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
) è promosso lapprendimento in tutto larco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate allinserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione,
per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto
si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo
117, secondo comma lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti
di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e
successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione
e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella
scuola dellinfanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei ed il sistema dellistruzione
e della formazione professionale;
) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alleducazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare uneffettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento
educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con
il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dellinfanzia; alla scuola dellinfanzia
possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di
età entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento,
anche in rapporto allintroduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria,
della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della
durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna
di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si
articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo
con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì
il raccordo con la scuola dellinfanzia e con il secondo ciclo;
è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine
e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto;
possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro
il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
lalfabetizzazione in almeno una lingua dellUnione Europea
oltre alla lingua italiana, e lalfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso
le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle
capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale, organizza ed accresce le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea,
è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dellallievo,
cura la dimensione sistematica delle discipline, sviluppa progressivamente
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie
attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio
di una seconda lingua dellUnione Europea e cura lapprofondimento
nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude
con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione
orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione
e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso
al sistema dei licei e al sistema dellistruzione e della formazione
professionale;
) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire,
e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare
lautonoma capacità di giudizio e lesercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato
lo sviluppo delle conoscenze relative alluso delle tecnologie
informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal
sistema dei licei e dal sistema dellistruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età
i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro
o attraverso lapprendistato; il sistema dei licei comprende
i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico
si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi; i licei hanno durata quinquennale; lattività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
lapprofondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi;
i licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento rappresenta
titolo necessario per laccesso alluniversità e
allalta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà
accesso allistruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione
e istruzione professionale, i percorsi del sistema dellistruzione
e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali
di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche
ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche
nellUnione Europea, sono definite con il regolamento di cui
allarticolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono
condizione per laccesso allistruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite al termine
dei percorsi del sistema dellistruzione e della formazione professionale
di durata almeno quadriennale consentono di sostenere lesame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi alluniversità
e allalta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato dintesa con
le università, e ferma restando la possibilità di sostenere
lesame di Stato anche senza tale frequenza come privatista;
) è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
allinterno del sistema dei licei, nonché di passare dal
sistema dei licei al sistema dellistruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali
e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative;
i licei e le istituzioni formative del sistema dellistruzione
e della formazione professionale, dintesa rispettivamente con
le università, con le istituzioni dellalta formazione
artistica, musicale e coreutica e con il sistema dellistruzione
e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento allultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per lapprofondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per laccesso
ai corsi di studio universitari, dellalta formazione, ed ai
percorsi dellistruzione e formazione tecnica superiore;
) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su
base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e lidentità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa
agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata
con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
. Con i decreti di cui allarticolo 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli allievi, con losservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione,
e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate
ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate;
agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici
ai fini del passaggio al periodo successivo;
b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del
sistema di istruzione e di formazione, lIstituto Nazionale per
la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla
qualità complessiva dellofferta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
c) lesame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo
e si svolge su prove organizzate dalle commissioni desame e
su prove predisposte e gestite dallIstituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline
di insegnamento dellultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità
di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro,
come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata,
attuata e valutata dallistituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla
conoscenza di base, lacquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo,
da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite
le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
) svolgere lintera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
lalternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dellistituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni
con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o
con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
) fornire indicazioni generali per il reperimento e lassegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e lassistenza
tutoriale;
) indicare le modalità di certificazione dellesito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
Art, 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui allarticolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dellinfanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata
per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi
di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dellarticolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata
ai sensi dellarticolo 3 della medesima legge, sulla base dei
posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici
delle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dellarticolo
17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a).
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
lintegrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage allestero;
c) accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto
di cui alla lettera b) e alladeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli Atenei;
d) lesame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dellaccesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività
di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le università definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo listituzione e lorganizzazione di unapposita
struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento dellattività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dellarticolo
117 sesto comma della Costituzione e dellarticolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dellautonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici
per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale
dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nellorganizzazione delle discipline,
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti
allesito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi
dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
1. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
2. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno
della scuola dellinfanzia i bambini che compiono i 3 anni di
età entro il 28 febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi
al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni,
fino alla data del 30 aprile di cui allarticolo 2, comma 1,
lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui allarticolo
1, sulla base delle risultanze emerse dallapplicazione della
presente legge.
4. Agli oneri derivanti dallapplicazione dellarticolo
2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati
in 12.731 migliaia di euro per lanno 2002, 45.829 migliaia di
euro per lanno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere
dallanno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsione di base di parte corrente Fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
5. Allattuazione del piano programmatico di cui allarticolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione
economica e finanziaria.
6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.
7. Con periodicità annuale il Ministero dellIstruzione,
delluniversità e della ricerca ed il Ministero delleconomia
e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente
sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a
fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso
fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.
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