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STATUTO ANIAT

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Premessa
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l’Associazione denominata “ANIAT”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
È una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro regolata a norma dal Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
L’ANIAT è costituita dall’unificazione dell’ANIAT (Associazione Nazionale Insegnanti Applicazioni Tecniche), sorta in Torino il 23 novembre 1965 ed ivi legalizzata il 9 febbraio 1967, con atto depositato presso il notaio Alessandro Ravinetto al n. 438 di rep. con allegato lo Statuto, e dell’ANIDED (Associazione Nazionale fra le Insegnanti e Diplomate in Economia Domestica, sorta in Firenze l’ 1 luglio 1948, legalizzata a Roma il giorno 26 luglio 1948 con atto depositato presso il notaio Vincenzo Colapietro ed ivi registrato all’Ufficio Atti Pubblici il 27 luglio 1948 al n. 1715 vol. 760, unificatesi nell’ANIAT (Associazione Nazionale Insegnanti Area Tecnologica prima e Associazione Nazionale Insegnanti Animatori digitali e Tecnologi poi).

Articolo 2 – Sede Nazionale e coordinamenti territoriali
L’associazione può operare su tutto il territorio nazionale, europeo e anche all’estero. La Sede nazionale dell’ANIAT è stabilita a Torino in Corso Bramante n. 14. A livello locale possono essere istituiti i Coordinamenti Territoriali Locali affidati a Coordinatori territoriali.

Articolo 3 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Finalità
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori indicati nell’art.10 del D.lgs. 460/97 di: Istruzione, Formazione e Promozione della cultura e dell’arte svolgendo le seguenti attività primarie:
a) attività culturali promuovendo tutte quelle azioni di formazione e aggiornamento tese ad arricchire ed ampliare la professionalità del personale della scuola attraverso ricerche, studi, sperimentazioni corsi di aggiornamento, convegni e seminari, visite, viaggi d’istruzione, incontri a livello nazionale e internazionale.
b) formazione e aggiornamento professionale del personale della scuola.
L’educazione permanente è uno degli scopi dell’Associazione al fine di:
– adeguare costantemente le competenze dei lavoratori a livello di evoluzione delle cono¬scenze;
– offrire opportunità di formazione a soggetti che intendono operare un recupero di svantaggi;
– creare una rete di relazioni che estendano la durata dei processi d’istruzione per tutto l’arco della vita.

Le attività di formazione, monitorate e certificate, sono programmate sulla base dei fabbisogni di partecipanti predisposte al fine di favorire acquisizioni nei seguenti ambiti professionali quali: conoscenze socio-psico-pedagogiche, capacità relazionali, abilità comunicative, competenze metodologico – didattiche ed organizzative e collaborative, competenze docimologiche.
Tali attività devono contribuire a rinnovare la scuola per favorire lo sviluppo individuale dell’uomo che dia alla collettività un apporto di personalità cosciente e matura e arricchire, quindi, la società dei propri originali valori, nella logica delle seguenti direttive: centralità dell’uomo, primato della morale, ricerca dell’eccellenza, valorizzazione del singolo, dimensione europea per allargare le frontiere della conoscenza, della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.
Per raggiungere gli scopi di cui ai punti a) e b) l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di Associazioni professionali, Istituti di ricerca, Università e Centri Universitari Italiani ed esteri.
c) professionali promuovendo tutte le azioni che tutelino gli interessi professionali, morali ed economici della categoria, avvalendosi di ogni mezzo consentito dalla Costituzione italiana, stipulando contratti collettivi, prestando assistenza agli iscritti in tutti i problemi e le vertenze connesse alla loro attività.
Tali scopi culturali, di formazione e aggiornamento professionale si riferiscono alle figure e risorse professionali della scuola.
L’Associazione si propone di fornire strumenti di formazione a riguardo dei seguenti AMBITI TRASVERSALI:
Didattica e metodologie, Metodologie e attività laboratoriali, Innovazione didattica e didattica digitale, Didattica per competenze e competenze trasversali, Gli apprendimenti.
Nell’ambito delle discipline scolastiche, con particolare riferimento alle discipline scientifico-tecnologiche, l’Associazione mette a disposizione strumenti formativi e didattici volti ai seguenti AMBITI SPECIFICI: Orientamento e dispersione scolastica, Problemi della valutazione individuale e di sistema, Alternanza scuola-lavoro, Inclusione scolastica e sociale, Gestione della classe e problematiche relazionali, Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, Didattica delle singole discipline, in particolare Tecnologia e discipline ad essa direttamente connesse, previste dagli ordinamenti.
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa si propone di mantenere efficienti, di rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà fra soci e iscritti, di valorizzare la cultura tecnologica, la cultura umanistica e la cultura artistica, nonché di attuare interventi formativi per il personale docente di ogni ordine e grado di scuola, in linea con le indicazioni nazionali.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare l’ANIAT ONLUS si riserva di poter:
– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
– esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento
(viaggi e gite culturali, corsi di formazione, corsi online, pubblicazioni, vendita per autofinanziamento di CD, MC, DVD, magliette, gadget in genere inerenti l’associazione, ecc.): in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti, aprendo anche, se richiesto dalla Legge Italiana, eventuale partita iva specifica;
– svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali di cui all’articolo 2 del presente statuto, ad eccezione delle attività sopra elencate direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 5 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Congresso
Nazionale in seduta Straordinaria degli Associati.

Articolo 6 – Rapporti con i sindacati
L’Associazione è libera di collaborare con tutti i sindacati della scuola per la tutela della categoria e per
il raggiungimento delle sue rivendicazioni particolari e promuove l’attiva partecipazione dei soci alle
attività di tipo sindacale.

TITOLO II – SOCI

Articolo 7 – Acquisizione della qualifica di socio
Possono essere soci dell’ANIAT ONLUS tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Il numero dei soci è illimitato. Il socio è ritenuto tale se:
– Ha effettuato il relativo versamento entro il 28 febbraio o ha firmato regolare delega
– La sua quota associativa è stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, compilando l’apposito modulo e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. L’ammissione dei soci è deliberata, dopo approvazione del Consiglio direttivo.
In caso di mancato accoglimento, l’interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal rifiuto e tale organo decide in via definitiva.
All’atto del rilascio della tessera sociale (della durata di un anno) il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.
Le norme del presente articolo si applicano, pena di decadenza, anche ai Consiglieri Nazionali, ai Coordinatori regionali ed ai componenti di qualsiasi struttura ANIAT ONLUS.
La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, a godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento della quota associativa, alla partecipazione alle manifestazioni organizzati dall’associazione salvo occasionali e comprovati casi di forza maggiore (salute, lavoro…)

Articolo 8 – Quote associative
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decadenza, espulsione o decesso.
Le dimissioni da socio devono essere avanzate a mezzo di lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo Nazionale entro e non oltre il 31 ottobre, come previsto dal successivo articolo.
Il socio incorre nella decadenza quando senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale.
L’espulsione è prevista se vengono a mancare uno o più requisiti fra quelli richiesti per essere considerati soci.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’espulsione diventa operativa dall’annotazione nel libro soci.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Articolo 10 – Incompatibilità
Non può essere socio dell’ANIAT ONLUS chi svolge attività contrastanti con gli interessi della medesima.
La carica di Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Coordinatore Regionale, ecc. è incompatibile con altre all’interno di altre associazioni o sindacati.

Articolo 11 – Contributi associativi
Il socio è tenuto a versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno con versamento diretto alla Sede Nazionale. Tale quota non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’associazione all’ANIAT è possibile tutto l’anno previo versamento della quota associativa per il periodo coincidente con l’anno sociale. Tale quota è fissata, per ciascun anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I soci che sottoscrivono la delega scelgono di versare la propria quota associativa alla sede nazionale con trattenuta sullo stipendio mensile per tutta la durata dell’anno.

TITOLO III – FONDO COMUNE

Articolo 12 – Patrimonio dell’Aniat

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– dalle somme versate dai soci quali quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari – dagli eventuali contributi e lasciti provenienti da enti pubblici e privati
– dai proventi, anche di natura commerciale, eventualmente derivanti dalle attività dell’Associazione stessa (iscrizioni ai servizi, manifestazioni, pubblicazioni, ecc…) per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Le somme riscosse sono di regola versate in apposito conto corrente postale o bancario.
Non può essere effettuata nessuna spesa di carattere straordinario senza l’approvazione del Consiglio di Presidenza.
Alle spese minute si provvede mediante servizio di economato entro limiti fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I beni mobili ed immobili devono essere inventariati e registrati.
Coloro che intendono rinunciare ad essere socio per l’anno scolastico successivo devono comunicarlo alla sede nazionale entro e non oltre il 31 ottobre; trascorso tale termine il socio è tenuto a versare la quota per l’anno successivo.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.


Articolo 13 – Esercizio finanziario

L’anno sociale e l’esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Presidenza dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Sino ad avvenuta approvazione del bilancio preventivo, gli organi statutari sono autorizzati alla gestione delle entrate e delle spese di ordinaria amministrazione.

TITOLO IV – ORGANI DIRETTIVI

Articolo 14 – Organi dell’Associazione
Gli organi direttivi dell’Associazione sono: il Congresso Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio di Presidenza, il Presidente Nazionale, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.


Articolo 15 – Gratuità delle cariche

Le cariche in seno all’ ANIAT sono gratuite; il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione viene stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 16 – Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo deliberativo sovrano dell’ANIAT. Esso è costituito:
a) dai delegati eletti direttamente dai soci in sede regionale nelle assemblee nel limite di un delegato ogni cinquanta soci; il numero dei soci che non rientra nel quoziente dei cinquanta viene raccolto in sede nazionale e l’assegnazione del delegato si attribuisce alla Regione con eccedenza maggiore. In tal caso il delegato viene nominato tra i soci a discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale.
b) dai Consiglieri Nazionali uscenti, appartenenti sia al Consiglio Direttivo Nazionale, sia al Collegio dei Revisori.
Il delegato al Congresso Nazionale che, per qualsiasi motivo, non potesse partecipare ai lavori, può delegare un altro delegato. Non è consentita più di una delega.
Il Congresso Nazionale viene convocato in via ordinaria di norma ogni cinque anni in data, luogo da stabilirsi dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, il quale darà comunicazione a mezzo del Presidente nazionale dell’ordine di convocazione con almeno 180 giorni di preavviso ai Coordinatori territoriali, laddove presenti, onde permettere le elezioni dei delegati.
Il Congresso Nazionale dei delegati può essere indetto in via straordinaria per esigenze particolari ed urgenti riscontrate dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica dal Presidente Nazionale oppure su richiesta scritta, motivata e firmata di almeno il 50%+1 dei soci indirizzata al Presidente Nazionale.
Vengono considerate valide agli effetti del numero legale dei soci attribuibili a ciascuna regione per la determinazione del quoziente dei delegati, le quote associative rilevate al momento della convocazione del Congresso Nazionale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le votazioni del Congresso avverranno, su indicazione dello stesso, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per trenta giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Il Congresso nomina: un Presidente dei lavori, un vice presidente dei lavori, un segretario dei lavori, l’ufficio elettorale e si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.
IN SEDE ORDINARIA: fissa le direttive generali e le azioni che l’associazione deve promuovere, elegge il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio dei Revisori i cui membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, nomina il Collegio dei Probiviri i cui membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, elegge i sostituti dei membri degli organi dell’Associazione eventualmente dimissionari, delibera le modifiche allo Statuto con le modalità previste al Titolo IV del presente Statuto, delibera su questioni di natura statutaria e può delegare il Consiglio Direttivo Nazionale su questioni di natura straordinaria.
IN SEDE STRAORDINARIA: delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti fra i delegati al Congresso Nazionale e dura in carica cinque anni. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.
Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della
seduta. Le sedute possono svolgersi anche con partecipazione in videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
a) Sviluppare ed attuare la politica deliberata dal Congresso Nazionale tramite il Consiglio di Presidenza Nazionale e vigilare sulla sua corretta attuazione;
b) Nominare fra i propri membri: Presidente Nazionale, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale; queste quattro cariche costituiscono il Consiglio di Presidenza cui il Consiglio Direttivo può demandare incarichi e affidare deleghe su argomenti specifici;
c) Approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
d) Adempiere a tutte le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto, anche eventualmente delegandole al Consiglio di Presidenza Nazionale;
e) Deliberare su eventuali ordini del giorno proposti dal Presidente o dai 2/3 dei componenti il Consiglio di Presidenza o dal 50%+1 dei soci. Negli ultimi due casi l’ordine del giorno deve essere motivato.
f) Ratificare il numero dei delegati al Congresso nel corso di una riunione da tenersi entro il sessantesimo giorno antecedente la data del Congresso.
g) Nominare Commissioni di studio su questioni specifiche con il compito di individuare e analizzare problemi, elaborare ipotesi di soluzione, formulare proposte ed esprimere pareri.
h) Stipulare accordi e contratti collettivi a carattere nazionale;
i) Nominare i membri delle commissioni a carattere nazionale e locale e fissarne i compiti;
j) Nominare i Coordinatori Territoriali;
k) Destituire i membri delle commissioni o i coordinatori territoriali inadempienti ai compiti previsti dal presente Statuto;
l) Fissare la quota associativa annuale.
m) Decidere in merito alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione.
n) Decidere in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.
o) Redigere un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale.
p) Redigere i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea.
q) Deliberare sull’ammissione di nuovi soci.
r) Esprimersi in materia di ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità decide il voto del Presidente Nazionale.
I consiglieri che non partecipano a tre incontri del Consiglio, decadono di ufficio. I Consiglieri uscenti partecipano di diritto al Congresso Nazionale.
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, con il primo dei non eletti, con deliberazione.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 18 – Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è costituito da: Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Tesoriere, Segretario ed un membro scelto dal Consiglio Direttivo in sua rappresentanza.
Su tali cariche il diritto di nomina è esercitato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica cinque anni. Spetta al Consiglio di Presidenza:
a) Sviluppare ed attuare la politica deliberata dal Congresso Nazionale tramite le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Attuare l’ordinaria amministrazione e quanto necessario per la vita quotidiana dell’Associazione;
c) Assolvere alle deleghe su argomenti specifici ed agli incarichi eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
d) Predisporre atti e documenti da portare al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 19 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta l’anno per concordare le linee generali da seguire per l’organizzazione dell’Associazione stessa; altresì convoca e presiede il Consiglio di Presidenza tutte le volte che lo ritenga opportuno; firma gli atti e i provvedimenti; cura l’attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale sovrintende alla gestione amministrativa e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. È il diretto responsabile delle somme versate alla Presidenza Nazionale, tiene una propria scrittura con le entrate e le uscite munite di prova giustificativa e cura la gestione amministrativa.
A lui è dato mandato di eseguire qualsiasi operazione economica e specificatamente emettere, girare, incassare assegni sui conti correnti intestati all’Associazione, eseguire altre operazioni bancarie o postali quali versamenti di somme, titoli, valori in genere, ecc.; ordinare bonifici e fare, in genere, ogni operazione rientrante nell’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuito, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ci siano delle importanti decisioni di carattere sindacale, amministrativo e didattico da prendere e convoca il Congresso Nazionale straordinario su richiesta del 50%+1 dei soci.
In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può nominare, se lo ritiene opportuno, un tesoriere, tra i soci regolarmente iscritti e in regola col versamento delle quote sociali, anche non appartenenti al Consiglio Direttivo; in tal caso il tesoriere potrà assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; il Presidente avrà facoltà in ogni momento di revocare tale nomina.

Articolo 20 – Tesoriere
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Segretario
Il Segretario assiste all’adunanza del Congresso e alle convocazioni dei massimi organi dell’Associazione.
Gli è affidato l’espletamento dei servizi amministrativi (corrispondenza, verbali, ecc.) dell’Associazione; la tenuta dei registri e delle scritture private sono sotto la sua diretta e personale responsabilità.
È tenuto alla lettura del verbale della seduta precedente prima dell’inizio di ogni nuova riunione.
In caso di assenza è sostituito dal vicesegretario.


Articolo 22 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto tra i soci con votazione separata dal Congresso Nazionale, è formato da tre membri che eleggono tra loro il Presidente del Collegio. È compito dei Revisori controllare la legittimità sugli atti contabili del Consiglio di Presidenza e riferire al Consiglio Direttivo Nazionale. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, ma non possono ricoprire altre cariche nazionali durante il periodo del loro mandato in seno all’Associazione.
I Revisori che non partecipano a tre incontri del Collegio, decadono di ufficio. I revisori uscenti partecipano di diritto al Congresso Nazionale.

Articolo 23 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da tre persone nominate dal Congresso che intervengono per conciliare eventuali vertenze che possono sorgere tra i soci stessi; dura in carica cinque anni. Non esistono limiti circa il numero dei mandati, ma i membri non possono ricoprire altre cariche nazionali durante il periodo del loro mandato in seno all’Associazione. I tre membri eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

Articolo 24 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali è assicurata la trasparenza degli atti riguardanti l’attività dell’associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede nazionale, sono a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO V – ORGANI DI STAMPA

Articolo 25 – Pubblicazioni
L’ Associazione cura l’edizione di periodici, di pubblicazioni editoriali, di opere multimediali e di siti internet. In particolare: una newsletter di informazioni legislative, decreti, ordinanze ministeriali, bandi di concorso ed ogni altra notizia a carattere politico-sindacale; un periodico di didattica che si rivolge ad ogni ordine e grado si scuola occupandosi dei tre ambiti culturali (umanistico, scientifico-tecnologico, artistico-musicale), delle competenze trasversali e di scienze dell’educazione in generale; canali social che si occupano della diffusione e della divulgazione delle attività dell’associazione.
Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO VI – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 26 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto possono essere apportate in riunione ordinaria del Congresso Nazionale o in seduta straordinaria del Congresso Nazionale convocato dal Presidente Nazionale su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 27 – Regolamenti interni
Tutti i Consigli e i Collegi dell’Associazione (Consiglio Direttivo Nazionale, Consiglio di Presidenza, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri) possono elaborare un loro regolamento interno.
Articolo 28 – Scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio sociale Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato su proposta del Consiglio Direttivo dal Congresso Nazionale in riunione straordinaria con il voto di almeno i tre quarti dell’assemblea. Il Congresso nominerà anche i liquidatori. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 29 – Osservanza dello Statuto
I soci sono tenuti ad osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e ad accettare incondizionatamente deliberazioni legittimamente prese dagli Organi Statutari.
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 30 – Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Torino, 28 ottobre 2017

Il Congresso Nazionale